19 Aprile 2013
Come noto l’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 (c.d. legge di riforma del Welfare) disciplina lo sgravio contributivo che, a domanda delle aziende, può essere concesso sulle erogazioni, previste nei contratti collettivi aziendali o territoriali, correlate dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.
L’attuazione di tale nuovo beneficio è, però, demandata dalla citata legge ad un apposito decreto ministeriale (del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze), il quale deve stabilire le modalità di attuazione della decontribuzione.
Per l’anno 2012, il predetto decreto – pur essendo stato emanato il 27 dicembre 2012 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 4 aprile 2013 (G.U. n.79).
Di seguito si riassumono, in sintesi, i contenuti del provvedimento:
Per beneficiare degli sgravi contributivi, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
Gli sgravi contributivi non sono concessi quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ex art. 1 legge n.389 del 7.12.1989).
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle disposizioni di legge vigenti (fatta salva la responsabilità penale, quando il fatto costituisca reato).
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto (4 aprile 2013) ed esclusivamente in via telematica devono presentare apposita domanda all’INPS (anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali).
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del suddetto contratto (qualora il deposito sia già avvenuto) presso la competente Direzione Territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello che verrà successivamente fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.