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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla decontribuzione per l’anno 2012

19 Aprile 2013

Come noto l’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 (c.d. legge di riforma del Welfare) disciplina lo sgravio contributivo che, a domanda delle aziende,  può essere concesso sulle erogazioni, previste nei contratti collettivi aziendali o territoriali, correlate dal contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.

L’attuazione di tale nuovo beneficio è, però, demandata dalla citata legge ad un apposito decreto ministeriale (del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze), il quale deve stabilire le modalità di attuazione della decontribuzione.
Per l’anno 2012, il predetto decreto – pur essendo stato emanato il 27 dicembre 2012 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 4 aprile 2013 (G.U. n.79).
Di seguito si riassumono, in sintesi, i contenuti del provvedimento:

  • le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello ammontano a  650 milioni di euro annue da ripartire nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5 % per la contrattazione territoriale;
  •  fermo restando il suddetto limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all’altra tipologia;
  • con riferimento all’anno 2012, viene concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita.

 Per beneficiare degli sgravi contributivi, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

  •  essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DTL competente entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Poiché nulla viene specificato in merito alla data di entrata in vigore del decreto, si ritiene che, in analogia con quanto avvenuto negli anni passati e come pure specificato dall’INPS, la stessa possa coincidere con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi 4 aprile 2013);
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

Gli sgravi contributivi non sono concessi quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ex art. 1 legge n.389 del 7.12.1989).
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle disposizioni di legge vigenti (fatta salva la responsabilità penale, quando il fatto costituisca reato).
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto (4 aprile 2013) ed esclusivamente in via telematica devono presentare apposita domanda all’INPS (anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali).

La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del suddetto contratto (qualora il deposito sia già avvenuto) presso la competente Direzione        Territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello che verrà successivamente fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

 

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