20 Gennaio 2012
Anche quest’anno, il Governo è intervenuto prima della fine dell’anno con l’emanazione di un decreto cd “milleproroghe” (d.l. 29 dicembre 2011, n. 216), volto a prolungare l’efficacia di alcune disposizioni normative, la cui scadenza era originariamente prevista per il 31 dicembre u.s.
In materia di lavoro, le disposizioni principali riguardano la proroga di alcuni strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione ed in particolare:
1) i trattamenti a sostegno del reddito previsti per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda, i quali per tutto il 2012 in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, percepiranno un importo pari all’indennità ordinaria di disoccupazione, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato;
2) l’equiparazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati, al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’art. 19, comma 8, del decreto n. 185/08 (pari all’80% della retribuzione);
3) gli ammortizzatori sociali per i collaboratori coordinati e continuativi.
In particolare, per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, anche per il 2012, è previsto che, nei soli casi di fine lavoro, sia riconosciuta agli stessi una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata dell’Inps un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata dell’Inps.
Altra novità di rilievo riguarda la proroga di un ulteriore anno delle previsioni di cui all’art. 70, comma 1-bis, del d.lgs. n. 276/03; tale disposizione prevedeva, infatti, che “in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”.
Per quanto sopra, anche per il 2012, si potrà continuare a stipulare contratti di lavoro accessorio con disoccupati o soggetti percettori di misure a sostegno del reddito, a prescindere dall’attività lavorativa cui gli stessi sono destinati e sempreché il compenso previsto non superi i € 3.000 euro annui, riferiti a ciascun committente.
Infine, si segnala un’ulteriore disposizione introdotta dal decreto in commento che riguarda precipuamente la sanità pubblica, ma che è destinata ad avere riflessi anche in quella privata, ossia la proroga della cd. “intramoenia allargata” fino al prossimo 31 dicembre 2012.
Tale disposizione si inserisce nel solco dei numerosi provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli anni (da ultimo, il DPCM del 25 marzo 2011, che aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2011) al fine di ampliare il periodo di tempo messo a disposizione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSN per predisporre appositi spazi in cui far svolgere ai medici dipendenti esclusivisti la libera professione in regime intramurario.
Sebbene una simile disposizione si riferisca preminentemente alle Aziende del SSN è evidente che la stessa abbia un sicuro riflesso anche per quelle strutture della sanità privata equiparate a quelle del SSN, quali gli Ospedali classificati e gli IRCCS di diritto privato che abbiano adeguato il regolamento interno alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e che, quindi, abbiano disciplinato l’accesso alla libera professione intramuraria secondo le modalità previste dal DPCM del 27 marzo 2000, concedendo ai propri dipendenti (in assenza di appositi spazi) l’autorizzazione a svolgere l’attività libero professionale presso il loro studio privato.