25 Settembre 2015
Nella giornata di ieri sono stati pubblicati (con contestuale entrata in vigore) – gli ultimi 4 decreti che hanno completato la riforma del mercato del lavoro, dando completa attuazione alla delega contenuta nella legge n. 183/14.
Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dai suddetti decreti, che – in seguito – formeranno oggetto di specifici approfondimenti.
● d.lgs. n. 148/15, contenente “disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”.
Tra le innovazioni più significative si segnala l’estensione degli ammortizzatori sociali ad un’ampia fascia di soggetti prima esclusi, ovvero i dipendenti da aziende che occupano da 5 a 15 lavoratori e la stabilizzazione a 24 mesi della NASpI, finalizzata a sostenere quei dipendenti (ad esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) in stato di disoccupazione involontaria (ricomprendendo in tale condizione anche coloro che abbiano rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa);
● d.lgs. n. 149/15 contenente “disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e la legislazione sociale”.
Il provvedimento è finalizzato alla razionalizzazione e alla semplificazione dell’attività ispettiva attraverso l’istituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del Lavoro» che viene identificato come soggetto di diritto pubblico, con autonomia di bilancio, il quale eserciterà su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione ed assicurazione obbligatoria, nonché la legislazione sociale ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
● d.lgs. n. 150/15 contenente “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”.
Le norme contenute in tale provvedimento mirano a sostenere i disoccupati nella ricerca di una ricollocazione.
Tra le novità, la previsione di “un assegno individuale di ricollocazione” per i disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi, spendibile presso i Centri per l’Impiego ovvero i soggetti privati accreditati per il lavoro disciplinati dal medesimo decreto. Spendendo tale assegno i lavoratori possono ottenere assistenza nella ricerca di un lavoro attraverso l’affiancamento di un tutor, assumendosi – tuttavia – l’onere di accettare un’offerta di lavoro congrua rispetto alle proprie capacità ed alle possibilità effettive in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro. In caso di rifiuto ingiustificato da parte del disoccupato, il soggetto erogatore del servizio di assistenza è obbligato a comunicarlo al Centro per l’impiego ed all’ANPAL (Agenzia Nazionale per l’Occupazione).
Altra misura finalizzata a combattere la disoccupazione è costituita dal c.d. “patto di servizio personalizzato”, che il disoccupato può stipulare con il Centro per l’impiego e che contiene la definizione del suo profilo personale di occupabilità, le attività che verranno poste in essere al fine di reperirgli un lavoro, nonché il suo impegno a svolgere attività di formazione e ad accettare offerte di lavoro congrue al proprio profilo.
● d.lgs. n. 151/15 contenente “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedura e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.
Tale provvedimento introduce importanti novità in materia di lavoro.
Tra queste alcune riguardano il collocamento obbligatorio dei disabili: a titolo meramente esemplificativo, si rappresenta che è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la disposizione contenuta all’art. 3, comma 3, della legge n. 68/99, secondo cui l’obbligo di assumere il disabile sorgeva solo in caso di “nuova assunzione” e sono aumentati gli importi degli incentivi all’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art.13 della legge 68/99.
Ulteriori innovazioni sono state introdotte con riguardo all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, relativo agli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. In particolare, è stato stabilito che le imprese sono esonerate dalla necessità di un’autorizzazione della DTL o di un accordo sindacale per sottoporre a controllo gli strumenti “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (come, ad esempio, computer e telefonino aziendale), i cui dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, potranno essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari. Resta, invece, l’obbligo dell’autorizzazione per gli impianti audiovisivi dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
E’ stata, poi, prevista la possibilità per i lavoratori di cedere ai propri colleghi, a titolo gratuito, i riposi e le ferie dagli stessi maturate al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, abbiano necessità di cure costanti: tutto ciò, però, nella misura ed alle condizioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
E’ stata, infine, inserita una previsione di notevole rilievo per il caso di dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, le quali – al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, comma 4, del d.lgs. n.151/2001 (che – si rammenta – sono quelle presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, ovvero entro i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) dovranno essere effettuate esclusivamente, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su un modulo scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro, prevedendo – altresì – onerose sanzioni amministrative per i datori di lavoro che alterino i predetti modelli.