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Pubblicati i decreti sul riordino dei contratti di lavoro, sulle mansioni e sulla conciliazione vita-lavoro

25 Giugno 2015

Sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 sono stati finalmente pubblicati i Decreti Legislativi n. 80 e 81 del 2015 relativi all’attesa riforma dei contratti di lavoro, delle mansioni e della maternità.
I decreti – che, soprattutto con riferimento ai contratti di lavoro autonomo ed alle mansioni dei lavoratori, contengono rilevanti innovazioni – sono entrati in vigore il 25 giugno 2015 e, pertanto, salvo alcune specifiche disposizioni, sono già pienamente efficaci.
Poiché la riforma investe molti aspetti del diritto del lavoro, le novità contenute nei predetti decreti saranno approfondite all’interno di specifici contributi dedicati ai singoli istituti interessati dalle recenti modifiche, partendo dalla discussa riforma dei rapporti di collaborazione.

Le collaborazioni autonome.
L’aspetto che riveste maggior rilievo è certamente costituito dal superamento della disciplina del lavoro a progetto e dalla previsione della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro autonomo, stipulando verbali di conciliazione idonei a sanare anche eventuali violazioni di tipo previdenziale e fiscale.
Procedendo con ordine, il decreto, infatti:
1) abroga sin da subito la disciplina del lavoro a progetto (artt. 61-69 bis della Riforma Biagi), prevedendone la vigenza unicamente per i rapporti di lavoro instaurati entro il 24 giugno 2015, fino alla loro scadenza;
2)  prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
3)  a decorrere dal 1° gennaio 2016, consente ai datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di lavoro autonomo (co.co.pro., co.co.co., partita IVA) di stipulare appositi verbali di conciliazione che, oltre agli effetti sul piano del rapporto di lavoro, sono altresì idonei a determinare l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione). Perché si verifichi il predetto effetto estintivo in relazione ai periodi pregressi è necessario che, oltre alla stipula della predetta conciliazione, il datore di lavoro non interrompa il rapporto di lavoro nei successivi 12 mesi, salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per effetto dell’odierna riforma, pertanto, fermi restando i rapporti già in essere, non è più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto, mentre rivive la possibilità (precedentemente impedita dalla Legge Biagi) di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche per i soggetti non iscritti ad albi professionali e non percettori di pensione di vecchiaia.
Ed infatti, come precisato nella relazione della Commissione Lavoro del Senato, “non è in ogni caso soppressa la collaborazione autonoma avente per oggetto un servizio a carattere continuativo (articolo 2222 del Codice civile)”. Tali contratti (co.co.co.), tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, saranno assoggettati a criteri di legittimità assolutamente restrittivi e, in particolare, saranno ricondotti nell’alveo dei rapporti di lavoro subordinato (con conseguente conversione) qualora implichino lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Il decreto esclude, in ogni caso, l’applicazione di tali criteri (che, invero, impediranno la stipula di gran parte dei contratti di co.co.co.) in alcune ipotesi e, segnatamente:
a) alle collaborazioni per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Nonostante l’espressa richiesta rivolta dall’Aris al Ministero del Lavoro con nota del 3 marzo 2015, il legislatore non ha invece aggiunto al suddetto elenco di tipologie di collaborazioni sottratte ai criteri di legittimità individuati dalla riforma anche il settore della ricerca scientifica, nel quale – come segnalato dalla stessa Commissione Lavoro del Senato in data 13 maggio 2015 – sussiste un utilizzo del lavoro a progetto “assolutamente genuino (…) nel quale la collaborazione, genuinamente autonoma nella sua struttura, è tipicamente legata a un singolo progetto …”.
Al fine di evitare un incremento dei costi in tale ambito (il quale, come peraltro ampiamente segnalato al Dicastero competente, potrebbe compromettere un settore strategico per l’economia nazionale e costringere molti giovani laureati ad intraprendere percorsi in altri Paesi per loro maggiormente attrattivi), sarà dunque necessario che la contrattazione collettiva nazionale intervenga al fine di disciplinare le collaborazioni autonome nella ricerca.  

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