28 Aprile 2020
Con il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, atte a consentire una parziale riapertura di alcune attività produttive industriali e commerciali in tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, per riprendere le attività in sicurezza, le imprese dovranno garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo ed in seguito aggiornato, da ultimo, il 24 aprile 2020.
In particolare, in tale documento, le Parti sociali, nel ribadire la possibilità di ricorrere nell’attuale fase di emergenza sanitaria al lavoro agile ed agli ammortizzatori sociali con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, dettano alcune linee guida che i destinatari sono tenuti ad adottare, a pena della sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il Protocollo assume oggi, infatti, pienamente i connotati di un atto avente forza di legge, in quanto espressamente richiamato ed allegato al suddetto DPCM, avente la finalità, come esplicitamente chiarito nel testo stesso, di «fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19».
Ne consegue che detto provvedimento non è applicabile alle strutture sanitarie, per il cui personale sono già previste misure specifiche; ciò nondimeno, la disamina del documento può risultare utile quale spunto per l’applicazione di particolari accorgimenti anche in tali realtà (ove ritenuti, beninteso, compatibili con l’organizzazione della struttura).
In particolare, l’intesa individua alcune misure precauzionali che possono essere adottate dalle imprese, previa consultazione con le rappresentanze sindacali (ove sussistenti ovvero con le rappresentanze sindacali territoriali), per tutelare la salute dei soggetti presenti nella sede di lavoro.
Tali misure, in estrema sintesi, riguardano l’informazione (che deve essere resa a tutti i lavoratori in maniera adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi ed a chiunque entri in azienda e deve riguardare le disposizioni già dettate dall’Autorità per il contenimento del virus); le modalità di ingresso nella sede di lavoro (che potrebbero includere la misurazione della temperatura a tutti i lavoratori con divieto di accesso sul luogo di lavoro a coloro che risulteranno avere una temperatura superiore ai 37,5° gradi); le modalità di accesso dei fornitori (attraverso, ad esempio, l’individuazione di particolari procedure di ingresso, transito e uscita e prevedendo, ove possibile, che gli autisti dei mezzi di trasporto debbano rimanere a bordo dei propri mezzi); la pulizia e la sanificazione in azienda (prevedendo la pulizia giornaliera, la sanificazione nel caso in cui nel medesimo luogo di lavoro vi sia stato un caso accertato di positività e la sanificazione periodica degli ambienti e degli strumenti di lavoro nonché delle aree comuni e di svago); le precauzioni igieniche personali (raccomandando la frequente pulizia delle mani e mettendo a disposizione del personale gli idonei prodotti detergenti); i dispositivi di protezione individuale (prevedendo l’utilizzo obbligatorio degli stessi nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative etc.); la gestione degli spazi comuni (con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi); l’organizzazione aziendale (prevedendo, ad esempio, un piano di turnazione che abbia l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti tra i lavoratori, incentivando il ricorso ai permessi/congedi contrattuali retribuiti ed annullando tutte le trasferte/viaggi di lavoro); la gestione dell’entrata ed uscita dei dipendenti (attraverso, ad esempio, la previsione di orari di ingresso ed uscita scaglionati così da impedire il più possibile i contatti nelle zone comuni); gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la formazione (che devono essere il più possibile contenuti, preferendo le riunioni a distanza ove possibili); la gestione di una persona sintomatica in azienda (prevendendo, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di ispezione respiratoria, che la stessa lo dichiari immediatamente all’ufficio del personale e l’azienda proceda tempestivamente ad il suo isolamento, dotandolo di mascherina chirurgica ove già non ne fosse in possesso, e avvertendo le autorità sanitarie competenti); la sorveglianza sanitaria/medico competente e RLS (privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia e non interrompendo, in ogni caso, la sorveglianza sanitaria periodica che potrebbe intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, specie nel caso di rientro in azienda di un lavoratore dopo l’infezione da COVID -19 che sarà tenuto a presentare la documentazione attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone).
Infine il Protocollo prevede che sia costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.