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Prorogato per il 2020 il c.d. bonus giovani

21 Febbraio 2020

Il c.d. bonus giovani, destinato ai soggetti di età inferiore a 30 anni (inizialmente elevato a 35 anni per il solo anno 2018) ed introdotto dalla Finanziaria 2018 tra le misure atte a sostenere e favorire l’occupazione dei giovani in Italia, è stato prorogato dalla recente manovra economica (che, peraltro, ha riportato il limite di età a 35 anni) fino alla fine dell’anno 2020.

Tale misura consente di superare la fase di stallo determinata dal c.d. Decreto Dignità il quale, per l’anno 2019, aveva subordinato l’applicazione del suddetto incentivo all’emanazione di uno specifico decreto, concertato tra il Ministro del Lavoro e quello dell’Economia.

Il suddetto provvedimento, di fatto, non è mai stato emanato con la conseguenza che i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2019 hanno assunto giovani di età compresa tra i 30 e i 35 si sono trovati costretti a farsi carico dell’intera contribuzione.

Con il comma 10 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 si supera ogni dubbio circa l’operatività del beneficio in questione sebbene sarà necessario attendere la circolare applicativa dell’Inps, che dovrà – tra l’altro – definire le modalità di fruizione dello stesso per le imprese che nell’anno 2019 hanno assunto giovani in possesso dei requisiti previsti dalla norma per i quali è stata versata la contribuzione ordinaria.

L’incentivo in questione è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (essendo escluse le assunzioni di dirigenti) ed interessa i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi.

Tale agevolazione può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) a condizione che lo stesso non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (a tal fine non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

Si precisa inoltre che l’esonero contributivo in questione si applica altresì alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato) ed alle ipotesi di conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato fermo restando, in tale ultimo caso, il possesso del requisito anagrafico da parte del giovane al momento della trasformazione del rapporto.

Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione consente una riduzione, per i successivi 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

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