8 Aprile 2020
Come già evidenziato nella news del 18 marzo 2020, l’art. 23 del decreto legge n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha previsto la possibilità per i genitori di fruire di un congedo dal lavoro finalizzato alla cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.
In particolare, si rammenta, la citata norma individua vari destinatari dei congedi (c.d. “congedi Covid -19”), ovvero: 1) genitori con figli fino a 12 anni cui è attribuito il diritto ad un congedo di 15 giorni rispetto al quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione e la contribuzione figurativa; 2) genitori con figli dai 12 ai 16 anni ai quali spetta un congedo dal lavoro per 15 giorni senza indennità e senza copertura figurativa; 3) genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, cui è riconosciuto un congedo di 15 giorni rispetto al quale hanno diritto ad una indennità pari al 50 % della retribuzione ed alla contribuzione figurativa.
Il congedo è alternativo, nel senso che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare ed il suo utilizzo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tale tipologia di congedo, come sopra rilevato e ribadito dalla circolare INPS n. 45/2020, è stato riconosciuto ai genitori “per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020”, e, inizialmente, è stato previsto, dal decreto “Cura Italia”, per il lasso di tempo decorrente dal 5 marzo 2020 al 3 aprile u.s.
Tuttavia, con il DPCM del 1° aprile u.s., il periodo di sospensione dell’attività scolastica è stato prorogato fino al 13 aprile p.v. (anche se si ritiene, verosimilmente, che esso sarà oggetto di nuove proroghe) per cui ci si attendeva un provvedimento che espressamente disponesse anche una proroga nel godimento, da parte dei genitori, del c.d. congedo Covid-19.
Infatti, nella giornata di ieri, 7 aprile, l’INPS ha emanato un messaggio (n. 1516) con il quale ha precisato che “Alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola”.
La proroga nell’utilizzo dei congedi è stata, pertanto, estesa alla data del 13 aprile p.v., ma, verosimilmente, essa sarà ulteriormente prorogata qualora la sospensione delle attività didattiche venisse ancora procrastinata.
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