15 Aprile 2011
Con DPCM del 25 marzo 2011 (pubblicato in G.U. lo scorso 31 marzo), il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha prorogato di ulteriori nove mesi la possibilità di ricorrere alla cd. “intramoenia allargata”, che pertanto potrà essere esercitata .
Tale decreto si inserisce nel solco dei numerosi provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli anni al fine di ampliare il periodo di tempo messo a disposizione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSN per predisporre appositi spazi in cui far svolgere ai medici dipendenti esclusivisti la libera professione in regime intramurario.
L’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/92 (come modificato dal d.lgs. n. 229/99 e dal d.lgs. n. 254/00) aveva, infatti, previsto che in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, fino alla data del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari e, comunque, entro il 31 luglio 2003, le Aziende avessero la possibilità di autorizzare i medici ad utilizzare i propri studi privati, secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 27 marzo 2000.
Sennonché, in attesa del completamento dei suddetti interventi strutturali (ritardati anche dalla cronica inadeguatezze delle risorse a disposizione del SSN), il predetto termine è stato posticipato numerose volte, fino a giungere alla più recente (ma probabilmente non ultima) proroga, che ha slittato il termine al 31 dicembre 2011, in ossequio a quanto previsto dal cd. decreto “Milleproroghe”.
Verosimilmente, non sarà l’ultimo atto in tal senso, atteso che il Ministro della Salute ha già annunciato ulteriori proroghe e che la stessa legge n. 120/2007 (recante “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria”) ha previsto come termine per il completamento delle iniziative volte a rendere disponibili i locali destinati a tale attività il 31 dicembre 2012.
Ciò premesso, sebbene le suddette disposizioni si riferiscano, nello specifico, ad “aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico” (cfr. art. 1 L. 120/2007), è evidente che le stesse abbiano un sicuro riflesso anche per quelle strutture della sanità privata equiparate a quelle del SSN.
Ci si riferisce, in particolare, agli Ospedali classificati ed agli IRCCS di diritto privato che abbiano adeguato il regolamento interno alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e che, quindi, abbiano disciplinato l’accesso alla libera professione intramuraria secondo le modalità previste dal DPCM del 27 marzo 2000, concedendo ai propri dipendenti (in assenza di appositi spazi) l’autorizzazione a svolgere l’attività libero professionale presso il loro studio privato.