27 Febbraio 2015
Con decisione dell’11 luglio 2014 n. C4969, l’Unione Europea ha approvato un programma per favorire l’occupazione dei giovani (in breve Programma “Garanzia Giovani”) la cui attuazione coinvolge anche alcune regioni Italiane.
Tra le azioni previste per sostenere l’assunzione dei giovani tale Programma include la corresponsione da parte dell’INPS di un incentivo alle imprese che assumano (senza esservi tenuti e fino al 30 giugno 2017) giovani in possesso di determinati requisiti.
Segnatamente, secondo quanto chiarito dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2014 e dalla circolare INPS del 3 ottobre 2014 n. 118, l’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite l’iscrizione al Portale “Garanzia Giovani” secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it nonché www.garanziagiovani.gov.it
Gli interessati devono avere un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni non inseriti in un percorso di studi, non occupati (ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.181/2000, dunque iscritti al Centro per l’Impiego che non abbiano mai svolto un’attività lavorativa – né subordinata, né autonoma – e che siano alla ricerca di un’occupazione), né inseriti in un percorso di formazione.
La registrazione al portale può avvenire sin dal compimento del 15° anno di età ma, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, occorre che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione e che non abbia raggiunto il giorno del compimento del trentesimo anno.
Tra i rapporti incentivati – ferme restando le deroghe stabilite da regione a regione – rientrano, ai sensi dell’art. 4 del D.M. dell’8 agosto 2014, le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e le assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) per un periodo pari o superiore ai sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro.
L’importo dell’incentivo, che va da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 6.000,00 dipende, oltre che dalla tipologia di assunzione, anche dalla c.d. “classe di profilazione” che viene attribuita dall’INPS in base al grado di difficoltà del giovane per trovare un’occupazione.
Ad esempio per le assunzioni a tempo determinato della durata pari o superiore a sei mesi, l’importo del bonus viene riconosciuto al datore di lavoro solo in caso di assunzione di soggetti appartenenti alla classe “alta” ovvero “molto alta” di profilazione, per importi rispettivamente da € 1.500.00 ad € 2.000,00.
Qualora, poi, il datore di lavoro dovesse trasformare il rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato potrebbe beneficiare di un secondo incentivo il cui importo corrisponderebbe alla differenza tra la misura minima prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e l’importo già fruito per quella a termine.
Il D.M. dell’8 agosto 2014, nella versione originale, ha espressamente escluso l’incentivo in argomento per il contratto di apprendistato.
Sennonché, con il recente decreto direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riscrivendo l’art. 4 comma 5 del D.M. 8 agosto 2014, ha stabilito che «l’incentivo [ovvero quello previsto dal “Programma Garanzia Giovani”, n.d.r.] è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale , per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, per il lavoro domestico, per il lavoro ripartito ed accessorio», lasciando – pertanto – la possibilità di accedere al beneficio de quo per l’apprendistato professionalizzante.
Ma v’è di più: non solo il ricorso al contratto di apprendistato consente di godere del bonus previsto dal Programma Garanzia Giovani ma è stato espressamente previsto che lo stesso sia cumulabile con gli ulteriori incentivi previsti dalla normativa vigente per tale tipologia contrattuale.
Il decreto direttoriale del 23 gennaio 2015 è, tuttavia, ancora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti (condizione essenziale per la sua efficacia); quindi, ferme restando le agevolazioni suddette per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato (anche a scopo di somministrazione), per quanto attiene al contratto di apprendistato si dovrà attendere la registrazione del decreto della quale si darà immediatamente notizia sul presente sito non appena avvenuta.