24 Settembre 2019
Come evidenziato nella precedente news del 2 gennaio 2019, la legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha introdotto, ai commi 537 e 538 dell’art.1, una disciplina transitoria rispetto all’istituzione dei nuovi albi delle professioni sanitarie operata dalla Legge Lorenzin (l. n. 3/2018).
In particolare, la succitata previsione normativa, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, ha disciplinato la possibilità per coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento.
In data 9 agosto u.s. il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo (che, invero, avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio) cui si rinviava la concreta istituzione degli elenchi speciali, prevedendone ben diciotto e disciplinando i requisiti ed i titoli necessari in virtù dei quali ci si potrà iscrivere presso gli stessi entro il 31 dicembre 2019.
Di seguito, gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti all’art. 1 del predetto decreto:
a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista;
f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare;
h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista;
k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo;
l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale
q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
L’iscrizione nei predetti elenchi sarà consentita ai dipendenti di strutture pubbliche, ovvero di strutture sanitarie e sociosanitarie private, che abbiano esercitato le attività professionali previste dal profilo di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 (ovvero al 1° gennaio 2019) e che siano in possesso di un titolo che, all’epoca della prima immissione in servizio ed in virtù di una procedura selettiva pubblica (per i dipendenti pubblici) ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali (per i dipendenti privati), abbia loro permesso di svolgere le attività professionali dichiarate.
Ai dipendenti privati è richiesto, altresì, di dimostrare l’effettivo inquadramento e retribuzione attraverso apposita documentazione di assunzione.
La medesima possibilità è attribuita ai lavoratori autonomi che, attraverso il possesso della partita Iva e/o la copia dei contratti di collaborazione, ovvero tramite la documentazione fiscale o ogni altro documento utile, dimostrino di aver svolto per il lasso di tempo suindicato (36 mesi negli ultimi 10 anni) l’attività professionale del profilo di riferimento.
Oltre ai requisiti descritti, sono richiesti, quali ulteriori presupposti necessari per l’iscrizione, il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili e l’insussistenza di carichi pendenti comprovata dal certificato generale del casellario giudiziale.
Infine si segnala che il decreto in esame, allo scopo di porre fine alla querelle molto dibattuta (anche in modo contrastante) in giurisprudenza in merito alla equipollenza o meno del diploma conseguito dai massofisioterapisti ai sensi della legge n. 403/1971 con il titolo di fisioterapista, ha altresì istituito – all’art.5 – l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo sia stato per l’appunto conseguito ai sensi della predetta legge, sempre a condizione che gli stessi possano documentare lo svolgimento della relativa attività per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni alla data del 1° gennaio 2019.