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Procedure e condizioni per le agevolazioni alle assunzioni

4 Ottobre 2013

Come anticipato con le precedenti news, prosegue l’esame delle innovazioni introdotte dalla più recente legislazione lavoristica, mediante l’analisi degli incentivi all’assunzione introdotti dal Decreto del Fare (d.l. 76/2013) e dalla Legge Fornero (l. 92/2012), resi pienamente operativi mediante le ultime circolari dell’Inps.

Assunzioni di giovani under 30.
L’art. 1 del d.l. 76/2013 (c.d. Decreto del Fare) ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; il medesimo incentivo, inoltre, trova applicazione qualora venga trasformato a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a termine intercorrente con i lavoratori in questione.
A tal proposito, l’Inps, con circolare n. 131/2013, ha chiarito che la locuzione “giovani fino a 29 anni di età” comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.

Ai sensi del d.m. 20 marzo 2013, inoltre, devono essere considerati lavoratori “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che – indipendentemente dal possesso dello stato di disoccupazione – negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano svolto attività di lavoro autonomo dalla quale sia derivato un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di prestazioni libero professionali e di 8.000 euro in caso di collaborazioni parasubordinate; cfr. Ministero del Lavoro, nota del 25 luglio 2013).

Inoltre, al fine di poter godere dell’incentivo in questione, le assunzioni e le trasformazioni sono subordinate:
•    alla regolarità contributiva ed all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
•    al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
•    all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, tra i quali si segnala la necessità che l’assunzione o la trasformazione non siano obbligatorie o violative di un diritto di precedenza per effetto della legge o della contrattazione collettiva e che, inoltre, il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
•    alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione.

Quanto a tale ultimo requisito, la citata circolare n. 131/2013 precisa che l’assunzione o la trasformazione deve determinare un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
Ad ogni modo, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto a causa di: dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età;  riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo i criteri stabiliti nel manuale allegato alla circolare Inps n. 111/2013.
In buona sostanza, pertanto, per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare tutte le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ad esclusione del lavoro accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Unicamente, devono essere esclusi i lavoratori assunti (o somministrati) in sostituzione di altri dipendenti.
Il confronto deve essere effettuato, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, rispetto alla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per i periodi successivi, invece, il termine di confronto è costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

A titolo esemplificativo, pertanto, l’Inps, mediante la sopra menzionata circolare, ha chiarito che qualora l’assunzione sia effettuata in data 15 ottobre 2013, per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto dovrà essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto dovrà essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015.
In caso di trasformazione di rapporti di lavoro a termine, l’art. 1, comma 5, del d.l. 76/2013 prevede la necessità che alla trasformazione corrisponda, entro un mese, un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui sopra (età, condizioni economiche, etc.).
A tal proposito, tuttavia, la citata circolare Inps n. 131/2013 ha precisato che tale assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell’incremento occupazionale e, pertanto, deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, non si realizzerebbe l’incremento.

Al ricorrere delle suddette condizioni, l’incentivo spetta per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (con esclusione, tuttavia, dei rapporti di lavoro intermittente o ripartito) e in tutti i casi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, la citata circolare n. 131/2013 precisa che è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.
Inoltre, al fine di poter qualificare il dipendente come  “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, sarà necessario che la trasformazione inizi entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza.
Il valore dell’incentivo in questione è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ma non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore.

Nel caso delle assunzioni a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi, mentre, qualora il datore di lavoro dia luogo ad una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, la durata del beneficio è pari a 12 mesi.
L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e, pertanto, l’agevolazione di cui trattasi non potrà essere richiesta per quelle precedenti, ancorché abbiano realizzato un incremento occupazionale.
Sotto il profilo procedurale, per l’ammissione all’incentivo,  il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: a) il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; b) la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, disponibili dal 2 ottobre u.s. all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (cfr. Inps, circolare 27 settembre 2013, n° 138).
Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS – mediante i propri sistemi informativi centrali – verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,  se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora  – nel termine di un mese – venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.
 
Assunzioni di donne e di lavoratori con più di 50 anni.
L’articolo 4, della l. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato 1), ha previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – un ulteriore incentivo per l’assunzione spettante alle seguenti categorie di lavoratori:
uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
•    donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
•    donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
•    donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Quanto al concetto di lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito”, si vedano le considerazioni sopra formulate per l’incentivo di cui all’art. 1 del d.l. 76/2013.
L’incentivo – consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni a termine o per le  trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
In caso di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi mentre, nel caso dei contratti a termine, fino a dodici mesi; evidentemente, tuttavia, nel caso delle trasformazioni, all’interno dei 18 mesi dovranno essere considerati anche quelli già utilizzati durante il contratto a termine.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Inps con circolare n. 111/2013, l’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione (a tempo determinato o indeterminato) dell’ex dipendente; in tal caso è necessario, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, che il lavoratore abbia mantenuto, secondo la disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel d.lgs. 181/2000, l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi.
In tali ipotesi l’incentivo spetta – se sussistono le altre condizioni di legge – per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.

L’incentivo, invece, deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se  – nel frattempo, in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 181/2001 – il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.
Le condizioni di spettanza dell’incentivo sono le stesse già illustrate per l’agevolazione introdotta dal Decreto del Fare e, pertanto, si rimanda alle considerazioni sopra svolte.
In particolare, pertanto, si conferma anche in tal caso la necessità – ai fini dell’agevolazione – che l’assunzione o la trasformazione determinino un incremento occupazionale, secondo le regole già esaminate; non vi è, invece, alcun riferimento ad una “assunzione compensativa” nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine.
Sotto il profilo operativo, per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, disponibile all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it (cfr. Inps, messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013). La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

 

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