Come indicato nella recente news del 3 agosto u.s., il d.lgs. n. 105/2022 ha apportato alcune novità ai principali istituti di conciliazione vita-lavoro, tra cui i congedi di paternità, i congedi parentali, la maternità delle lavoratrici autonome ed il congedo straordinario.
L’INPS con messaggio n. 3066 del 4 agosto u.s. ha fornito le prime indicazioni operative sul punto, come di seguito sinteticamente riportate.
Congedo di paternità obbligatorio:
- Il congedo di paternità cd. “obbligatorio” ammonta a 10 giorni (20 giorni, in caso di parto plurimo) fruibili anche in maniera frazionata (ma a giornate e non ad ore);
- a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio;
- – il padre (anche adottivo o affidatario) deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore ai cinque giorni. La forma scritta della richiesta può esserre sostituita, precisa l’INPS, “dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo anziandale per la richiesta e la gestione delle assenze”;
- il congedo è indennizzato dall’INPS in misura pari al 100% della retribuzione;
- il padre può utilizzare il congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre e lo stesso è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità c.d. alternativo, ovvero quello che spetta al papà in caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del minore o di affidamento esclusivo dello stesso al padre.
Congedo parentale per i lavoratori dipendenti:
- gli attuali limiti massimi di godimento del congedo parentale, da utilizzare entro i primi 12 anni di vita del bambino, sono di: 6 mesi per la madre; 6 mesi per il padre (elevabili a 7 mesi nel caso lo stesso si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi); 11 mesi per il “genitore solo”, ricorrendo tale condizione non solo nei casi di “morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, nonchè nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore” (cfr circolare Inps n. 8/2033) ma anche nel caso in cui sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio nell’interesse del minore; 10 mesi complessivi tra i genitori (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
- i periodi di congedo parentale indennizzabili da parte dell’INPS al 30% sono:per lamadre fino al 12° anno di vita del bambino (e non più fino al 6°) per un periodo massimo di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore; per il padre fino al 12° anno di vita del bambino (e non più fino al 6°) per un periodo massimo di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore; per entrambi i genitori, inoltre, in alternativa tra loro un ulteriore perido massimo indennizzabile di altri 3 mesi per un periodo complessivo tra i genitori di 9 mesi (e non più sei mesi); per il “genitore solo” per un periodo massimo di 9 mesi.
Congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS:
- il congedo parentale può essere utilizzato entro il 12° anno (e non più il 3°) di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia;
- il congedo parentale è indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi per ciascun genitore e di ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, per un totale complessivo di 9 mesi.
Congedo parentale per i lavoratori autonomi:
- il congedo parentale spetta nel limite massimo di 3 mesi per ciascun genitore da fruire entro l’anno di vita del bambino (o dall’ingresso del minore in famiglia).
Maternità delle lavoratrici autonome:
- la novella legislativa prevede per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Tale periodo è, pertanto, indennizzabile solo in presenza di accertamento medico dell’ASL.
L’INPS precisa che, dalla data del 13 agosto p.v., in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, sarà comunque possibile fruire dei suindicati congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Congedo straordinario:
- si rammenta, infine, che alcune modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022 hanno riguardato anche il congedo straordinario biennale, indennizzato dall’INPS, riconosciuto, a talune condizioni, ai familiari conviventi con disabili portatori di handicap grave. In particolare, viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine dilatorio minimo per l’inizio della fruizione del congedo (cfr. art. 42, 5° comma, d.lgs. n.151/2001).
Permessi ex lege n. 104/92:
- possono godere dei permessi di cui all’art. 33 delle legge n. 104/92 più soggetti con riferimento al medesimo disabile da assistere, in via alternativa tra loro e per un massimo sempre di 3 giorni al mese.