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Prime pronunzie di merito sul licenziamento per eccessiva morbilità dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18678/2014

29 Luglio 2015

Lo scorso 19 settembre 2014 è stato pubblicato un commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18678 del 4 settembre 2014, la quale aveva suscitato un certo clamore per aver accertato la legittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore per eccessiva morbilità, ovvero per aver compiuto numerose assenze dal lavoro seppure senza superare il periodo di comporto contrattualmente previsto.

Come già si è avuta occasione di chiarire, invero, la predetta pronunzia dei giudici di legittimità aveva specificato che la malattia non era venuta in rilievo di per sé (anche in virtù della tutela che l’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore assente per malattia, il quale non può essere licenziato se non dopo aver superato il limite massimo contrattualmente stabilito), bensì in ragione del fatto che le assenze in questione, per le particolari modalità con cui erano  state realizzate (ovvero reiterate nel corso del mese sempre in concomitanza con il fine settimana ovvero con il turno notturno e  comunicate con scarso preavviso), davano luogo ad uno scarso rendimento, il cui onere probatorio – si rammenta – è, comunque, a carico del datore di lavoro (il quale deve essere in grado di dimostrare l’estrema gravità dell’inadempimento, consistente in una prestazione non sufficientemente e proficuamente utilizzabile, così da giustificare il provvedimento risolutorio).

All’esito della suddetta pronunzia di legittimità, i giudici di merito – investititi delle cause di impugnative di licenziamento per eccessiva morbilità – esprimono i primi pronunciamenti.
A riguardo va rammentato che, sul punto, la giurisprudenza è sempre stata prevalentemente orientata a ritenere l’illegittimità del licenziamento comminato esclusivamente a causa dell’elevato numero di assenze per malattia del lavoratore e ciò in regione della prevalenza dell’art. 2110 c.c. (disposizione speciale) sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, secondo l’interpretazione giurisprudenziale sinora maggioritaria, l’art. 2110, 2° comma, c.c., a norma del quale il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi dell’impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli usi e secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va riferito non solo alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma anche all’ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorchè frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malfermo: per l’appunto  la c.d. “eccessiva morbilità” (cfr ex multis Cass. sentenza del 14 dicembre 1999, n. 14065).

Contro tale orientamento, il Tribunale di Milano con un’ordinanza depositata il 16 gennaio 2015, ha fatto integralmente proprio il nuovo indirizzo di recente espresso dagli Ermellini, sottolineando come la malattia non venga in rilievo di per sé ma nella misura in cui incide negativamente sulla produttività dell’impresa (con onere della prova, beninteso, sempre a carico del datore di lavoro).
Pertanto, seppure l’eccessiva morbilità – si ribadisce – anche nel caso esaminato dal Giudice del Lavoro di Milano sia stata considerata causa legittima di licenziamento unicamente nel momento in cui sia risultata tale da compromettere gravemente il rendimento del lavoratore e la sua proficua utilizzazione da parte del datore di lavoro, si deve prendere atto – in ogni caso – come tale posizione rappresenti comunque un forte cambiamento rispetto al passato in cui, come sopra evidenziato, il licenziamento comminato per eccessiva morbilità senza che fosse stato consumato il periodo di comporto era senz’altro ritenuto nullo.

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