4 Febbraio 2021
Con il recente messaggio n. 406 del 29 gennaio u.s. l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale concessi con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021), demandando a successivi provvedimenti le specifiche istruzioni operative.
Più precisamente, come già indicato con precedente news, il Legislatore, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria in corso, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di fruire di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
Al riguardo, si rammenta che la legge di bilancio 2021, per la prima volta, ha differenziato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti, prescrivendo che i trattamenti di CIGO debbano essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di CIGD e di assegno ordinario (ASO), debbano essere ricompresi nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021.
Per quanto concerne, poi, il settore agricolo, l’integrazione salariale potrà essere richiesta – anche se non sono state avanzate precedenti domande di CISOA – per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Peraltro, i periodi di integrazione autorizzati ai sensi del precedente Decreto Ristori che siano, anche parzialmente, collocati successivamente al 1° gennaio 2021, qualora autorizzati, saranno imputati al nuovo periodo di 12 settimane.
Così come chiarito dall’Istituto, inoltre, i suddetti trattamenti potranno essere richiesti dai datori di lavoro per i lavoratori che risultino alle dipendenze al 1° gennaio 2021 ed indipendentemente dal pagamento di alcun contributo addizionale correlato alla riduzione del fatturato (contrariamente a quanto era stato previsto nei precedenti d.l. n. 104/2020 e n. 137/2020).
Sul piano operativo, infine, le domande, a prescindere da eventuali periodi autorizzati ai sensi del precedente Decreto Ristori, dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (fermo restando, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale del 28 febbraio p.v.) e dovranno indicare espressamente le nuove causali (“COVID 19 L. 178/20”; “CISOA L. 178/20”).
Download Prime indicazioni dell’INPS sui “nuovi” trattamenti di integrazione salariale