12 Aprile 2013
Mediante la recente circolare n. 15 del 3 aprile 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito le attese precisazioni in merito alla nuova disciplina della detassazione, recata dal DPCM del 23 gennaio 2013.
Come già precisato in precedenti note, il suddetto decreto consente l’applicazione di un’aliquota fiscale agevolata (pari al 10%) per i compensi previsti dalla contrattazione di secondo livello che siano espressamente riferiti ad “indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione”.
In alternativa, inoltre, il Decreto consente la detassazione delle voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi decentrati che prevedano l’attivazione di almeno una misura, in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) la ridefinizione dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; b) l’introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) l’impiego di nuove tecnologie d) l’attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, mediante la sopra richiamata circolare – con l’intento di delineare meglio il concetto di retribuzione di produttività – ha, sostanzialmente, compiuto un passo indietro rispetto al contenuto del DPCM in questione, proponendo una opzione interpretativa decisamente estensiva.
Come già precisato in passato, infatti, sulla base del tenore letterale del DPCM 23 gennaio 2013, la totalità dei commentatori aveva ritenuto che l’agevolazione fiscale in questione non fosse più applicabile agli istituti previsti dai contratti collettivi (compensi per lavoro straordinario e notturno, indennità di turno, etc.), ritenuti dalla prassi amministrativa comunque correlati ad incrementi dell’efficienza e della produttività.
La nuova circolare ministeriale, invece, reintroduce una nozione di retribuzione di produttività decisamente ampia, idonea a ricomprendere anche numerose voci previste dal ccnl.
In particolare, la circolare esamina entrambe le nozioni di retribuzione di produttività – tra di loro alternative – introdotte dal DPCM del 23 gennaio u.s., fornendo le seguenti precisazioni.
Retribuzione riferita ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione.
Si tratta, secondo il parere ministeriale, di voci retributive che possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.
Il riferimento ai parametri di produttività, redditività, efficienza ed innovazione deve intendersi come alternativo e, pertanto, è sufficiente che le voci retributive detassate siano correlate solamente ad uno degli stessi.
La circolare, in particolare, indica, a titolo esemplificativo, alcuni di tali parametri, i quali possono essere costituiti da: a) l’andamento del fatturato; b) soddisfazione della clientela; c) minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie.
Inoltre, pur senza precisare a quali indici siano riferibili, riconosce la possibilità di detassare: a) i compensi riferiti alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL); b) le voci retributive volte a remunerare l’esecuzione di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria; d) i premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.
Inoltre, la circolare precisa che qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:
1) modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
2) modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro,
tali modifiche possono comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.
Retribuzione riferita a specifiche aree di intervento.
Si tratta, come sopra anticipato, di voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano
l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L.
n. 300/1970.
A titolo esemplificativo, secondo le indicazioni Ministeriali, potrebbero rientrare in tale tipologia di accordi, quelli che introducano “turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale”.
Da tale esempio si evince chiaramente che le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono anche coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo.
Indicazioni operative.
Da quanto sopra esposto, appare evidente come le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro non brillino per chiarezza.
Ed infatti, pur confermando il principio secondo cui le voci “del primo tipo” devono essere correlate ad indici quantitativi di tipo aziendale, ammette sostanzialmente la possibilità di assoggettare a tale regime fiscale agevolato i compensi per lavoro straordinario, i compensi per la monetizzazione delle ferie (ulteriori rispetto alle quattro settimane previste dalla legge) non godute, le indennità di turno e di reperibilità, nonché le maggiorazioni per la c.d. “banca delle ore”.
A titolo esemplificativo, poi – in maniera non del tutto coerente – la circolare precisa che le indennità di turno possono essere detassate qualora vi siano modifiche nell’articolazione dei turni di servizio, volte a realizzare una maggiore efficienza organizzativa.
Tale confusione, tuttavia, non sorprende, atteso che si tratta della medesima situazione già affrontata dagli operatori a seguito dell’emanazione del d.l. 93/2008; anche in tale occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro fornirono indicazioni simili, destando non poche perplessità.
Come all’epoca, tuttavia, appare evidente come la volontà politica sia quella di estendere sostanzialmente il beneficio in questione a tutti i compensi sopra indicati.
A tal fine, infatti, basti rilevare che la circolare ammette espressamente che “la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti”.
Ad ogni modo, si precisa che il Servizio Lavoro dell’Aris, già in data 27 marzo u.s. (e, quindi, prima dell’emanazione della circolare), aveva presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro, al fine di ottenere una conferma circa la possibilità di continuare a detassare i compensi sinora assoggettati a tale agevolazione (compensi per lavoro straordinario, indennità di turno, etc.).
Nelle more della risposta, nondimeno, si ritiene che le strutture – in appositi accordi aziendali – potranno iniziare a recepire, come negli anni passati, le voci retributive ritenute assoggettabili al regime fiscale in questione (indennità di turno, compensi per il lavoro straordinario, etc.), riferendo espressamente ciascuna di esse ad almeno un indice quantitativo di produttività/redditività/efficienza/innovazione, sulla base delle singole realtà organizzative.
I compensi in questione potranno essere detassati solamente ove erogati successivamente alla data di stipula dell’accordo in questione, essendo confermata l’irretroattività di tale tipologia di contratti collettivi.
Si rammenta, che l’accordo dovrà essere depositato presso la competente DTL entro 30 giorni dalla relativa stipula, unitamente ad una dichiarazione di conformità dello stesso al DPCM del 23 gennaio 2013; la circolare precisa che, per gli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore del DPCM, il suddetto termine di 30 giorni decorra da tale ultima data.
A tal proposito, in assenza di diverse indicazioni (ed in analogia con quanto previsto ai fini della decontribuzione), si ritiene che la data di entrata in vigore del DPCM corrisponda con quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso, avvenuta il 29 marzo u.s.; gli accordi sottoscritti prima di tale data dovranno essere depositati, pertanto, entro il 28 aprile 2013.
Quanto alla dichiarazione di conformità, la circolare precisa che la stessa può essere inviata alla DTL anche via PEC, ovvero può essere contenuta nello stesso accordo aziendale.
In particolare, tale ultima possibilità appare la più opportuna, in quanto consentirebbe di ottenere una dichiarazione congiunta delle strutture e delle OO.SS.
Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo, infine, la circolare precisa che sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito.