8 Novembre 2022
Il Tribunale di Padova, con l’ordinanza cautelare resa dal Giudice dottor Mauro Dallacasa lo scorso 4 ottobre 2022, si inserisce nell’acceso dibattito relativo ai termini di differimento dell’obbligo vaccinale a seguito della guarigione dal Covid-19 dei soggetti mai vaccinati, confermando che coloro che erano destinatari dell’obbligo vaccinale (prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 162/2022) avrebbero dovuto effettuare la vaccinazione decorsi 90 giorni dall’infezione.
L’ordinanza in esame, a seguito del citato decreto-legge n. 162/2022 che ha anticipato la scadenza dell’obbligo vaccinale anti COVID-19 al 2 novembre 2022, è una delle ultime decisioni rese nell’ambito dei giudizi cautelari avviati dai lavoratori che erano stati sospesi perché non vaccinati, restando ancora pendenti le controversie di merito sugli aspetti risarcitori legati alla medesima problematica.
La questione, già oggetto del precedente approfondimento pubblicato il 20 luglio scorso, è alquanto complessa in quanto sulla durata di detto termine di differimento vi sono stati non pochi dubbi interpretativi, che hanno determinato la necessità di un nuovo intervento chiarificatore da parte del Ministero della Salute.
Infatti, in prima battuta, il citato Ministero – con circolare del 3 marzo 2021 – ha indicato che, in caso di guarigione, la vaccinazione è differita per un termine di 90 giorni dall’avvenuta infezione (ovvero 120 giorni, qualora il lavoratore abbia completato il ciclo primario e debba effettuare la dose booster).
L’applicazione del termine trimestrale è stata poi successivamente ribadita dal Capo di Gabinetto del Dicastero con la nota del 29 marzo 2022, emanata contemporaneamente al d.l. 24/22 (relativo, tra l’altro, al rientro in servizio per i guariti).
Sennonché, alcune recenti ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi (cfr. Tar Lombardia n. 771/2022, n. 607/2022 e Tar Brescia n. 359/2022) – richiamando quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 – hanno indicato in sei/dodici mesi, per i sanitari mai vaccinati ma guariti dal Covid-19, il termine massimo per effettuare la vaccinazione, andando così a superare la citata precedente circolare del 3 marzo 2021.
In tale contesto, al fine di evitare un’applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione, i presidenti delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie hanno richiesto al Ministero della Salute di emanare una circolare che intervenga sul tema in questione per fornire specifici chiarimenti.
Tuttavia, il citato Dicastero, con nota emanata il 6 luglio scorso, ha comunicato di aver richiesto un parere al Consiglio Superiore di Sanità (allo stato ancora non pervenuto nonostante siano trascorsi diversi mesi), impegnandosi a fornire indicazioni all’esito di tali chiarimenti.
Ebbene, nell’ambito del procedimento cautelare incardinato presso il Tribunale di Padova da una lavoratrice non vaccinata che impugnava la sospensione dal servizio adottata dopo 90 giorni dall’infezione da Covid, la tesi difensiva della Struttura sanitaria faceva perno sulla circostanza che la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 (che, in particolare, indicava la possibilità della somministrazione di un’unica dose vaccinale ai fini del completamento del ciclo primario purché “la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”) non fosse in contrasto con la precedente del 3 marzo 2021.
Inoltre, la Struttura sanitaria segnalava al Giudice che la circolare del 21 luglio 2022 risultava coerente con l’interpretazione fornita dall’Ufficio di Gabinetto con la citata nota del 29 marzo 2022 relativa ai termini di differimento per i soggetti nei cui confronti è comunque previsto un obbligo vaccinale (quali, tra gli altri, tutti i lavoratori che operano nelle strutture socio-sanitarie).
Il Giudice veneto, accogliendo la tesi difensiva dalla Struttura sanitaria, rilevava che la seconda circolare (quella di luglio 2021) non sia derogatoria rispetto alla prima (del 3 marzo 2021), ma piuttosto integrativa nel suo contenuto.
Secondo il suddetto Giudice, infatti, la locuzione “facendo seguito a” presente nella seconda circolare si pone in un’ottica di continuità rispetto a quanto previsto con il primo provvedimento, motivo per il quale ha ritenuto che “non viene previsto un termine tassativo diverso o più esteso da quello dei 3 mesi della prima circolare, ma viene semplicemente chiarito che la vaccinazione non può efficacemente essere eseguita oltre 12 mesi dalla guarigione (e preferibilmente entro 6 mesi), con ciò mostrando un intento meramente acceleratorio nella determinazione dei tempi relativi alla campagna vaccinale”.
In virtù della suddetta argomentazione, il Tribunale di Padova ha confermato che – per coloro che erano (in virtù della previgente normativa) destinatari dell’obbligo vaccinale – rimane fermo il termine di differimento dell’obbligo vaccinale dei 90 giorni decorrenti dall’infezione, discostandosi così dalle pronunce dei Tribunali amministrativi, nonché da alcune decisioni di altri Giudici del medesimo Tribunale.