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Possibile timbrare il cartellino con l’app sullo smartphone

16 Dicembre 2016

Sempre più spesso l’attività lavorativa non si svolge all’interno del medesimo luogo di lavoro o, comunque, non solo all’interno di esso.
Basti pensare – per le realtà sanitarie e socio-assistenziali – ai lavoratori dei servizi domiciliari, la cui prestazione lavorativa si svolge presso le diverse abitazioni dei pazienti assistiti.

Ciò pone alcune problematiche di tipo gestionale, quali quelle relative all’esatta individuazione del tempo di lavoro, sia ai fini del corretto trattamento economico e normativo del lavoratore – si pensi allo svolgimento di eventuali prestazioni di lavoro straordinario o all’effettuazioni di ritardi – sia anche alla corretta imputazione e gestione di eventi avversi (ad esempio, infortuni, ecc.).
Ed invero, in questi casi, il dipendente non può utilizzare apparecchi marcatempo per attestare l’inizio o la fine della prestazione lavorativa, con ogni conseguente incertezza sul punto.
In materia, recentemente è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che – su richiesta di una società di lavoro interinale – ha stabilito che le società potranno chiedere ai propri dipendenti – impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente attività “fuori sede” – di installare una app sugli smartphone di loro proprietà, ai fini della rilevazione di inizio e fine dell’attività lavorativa.

Tale app – che consente di rendere più certa ed efficiente la rilevazione della presenza dei dipendenti – prevede l’uso dei dati di geolocalizzazione, ovviamente con tutte le accortezze del caso, al fine di evitare di acquisire dati non necessari ed eccedenti ai fini in questione.
Nello specifico, il Garante ha prescritto alle società di perfezionare il sistema, applicando il principio di necessità del trattamento dei dati, anche alla luce dei possibili errori nell’accuratezza dei sistemi di localizzazione. In particolare, dopo che il lavoratore ha proceduto all’identificazione per il tramite dello smartphone e verificata da parte del sistema la associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, si potrà conservare, se del caso, il solo dato relativo alla sede di lavoro, oltre ovviamente alla data ed all’orario della “timbratura” virtuale, cancellando viceversa il dato relativo alla posizione del lavoratore.

Naturalmente, prima dell’avvio del nuovo sistema di accertamento delle presenze, le società dovranno effettuare la necessaria notificazione al Garante, indicando in essa i tipi di trattamenti e le operazioni che intendono compiere, e dovranno altresì fornire ai dipendenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi (tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento), garantendo l’inaccessibilità di dati ulteriori contenuti negli smartphone dei propri dipendenti e l’utilizzo dei dati acquisiti da parte del solo personale autorizzato.
In buona sostanza, pur con le dovute cautele, nel rispetto delle procedure e con l’osservanza delle prescrizioni del Garante, oggi esiste uno strumento ulteriore per l’esatta individuazione dell’orario di lavoro osservato dai dipendenti, che operino essi all’interno o all’esterno della sede dell’azienda.

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