12 Luglio 2022
Chi deve pagare la tassa d’iscrizione all’Albo professionale per il personale sanitario dipendente da strutture sanitarie? Prosegue nei Tribunali d’Italia il dibattito sul destinatario di quest’onere, ma l’orientamento prevalente è chiaro: il pagamento non spetta alle strutture.
Dopo la sentenza della Cassazione n. 7776 del 2015, che ha posto a carico dell’Ente di appartenenza il pagamento della tassa di iscrizione alla sezione speciale del relativo Albo per gli avvocati dipendenti da Enti pubblici, non sono mancati infatti contenziosi volti al riconoscimento del relativo diritto anche per gli infermieri dipendenti, che hanno coinvolto per lo più le Aziende del SSN.
In realtà, la citata sentenza della Suprema Corte si basava sul presupposto per cui l’iscrizione all’elenco speciale, annesso all’Albo degli avvocati, abilita il dipendente pubblico a patrocinare esclusivamente cause di cui l’Ente datore di lavoro sia parte, per cui è un onere sostenuto nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.
Di contro, l’iscrizione all’Albo per gli infermieri – e, più in generale, per tutti i professionisti sanitari – costituisce un presupposto indefettibile per l’esercizio della professione.
Al di là di isolate sentenze di merito che hanno ritenuto di porre in capo al datore di lavoro l’onere del pagamento della predetta tassa anche nel caso di professionisti sanitari (sul presupposto dell’esclusività del rapporto che li legava all’Azienda di appartenenza), l’orientamento prevalente – come anticipato – tende ad escludere un’estensione del principio espresso dalla Suprema Corte a personale diverso dagli avvocati dipendenti da Enti pubblici.
In particolare, il Tribunale di Milano (con la sentenza n.1161 del 11/05/2016) ha opportunamente evidenziato come i principi espressi nella citata sentenza della Cassazione n. 7776/2015 non siano applicabili alla professione infermieristica svolta alle dipendenze di un Ente pubblico «posto che detta professione – per la quale, peraltro, non si pongono esigenze di tutela dell’indipendenza analoghe a quelle relative alla professione forense – non è sottoposta a un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici (in tal senso v. Trib. Alessandria, 15/2015)».
Secondo il giudice milanese, infatti, ai sensi dell’art. 53. d.lgs. n. 165/2001, per i pubblici dipendenti – tra cui gli infermieri – non vige un divieto assoluto di svolgere attività a favore di soggetti terzi, alla quale possono sempre essere autorizzati.
Peraltro, secondo quanto precisato dai giudici di merito, «Il fatto che il ricorrente, secondo quanto ha sostenuto in ricorso si sia astenuto dal farlo sino ad oggi attiene al piano fattuale, ma non incide sul regime giuridico della sua posizione, che nei confronti dell’Agenzia non è di esclusività necessaria. Pertanto, non può sostenersi se non in via di mero fatto, che il rinnovo annuale dell’iscrizione all’albo professionale avvenga nel solo interesse di quest’ultima. Non è dunque ravvisabile una obbligazione in capo all’Agenzia di coprire costi che il dipendente non sostiene soltanto per la sua attività lavorativa alle sue dipendenze. Si comprende pertanto perché la contrattazione collettiva, cui è devoluta la definizione del trattamento economico del personale (art 2 terzo comma, d.lgs. 185/2001), non la preveda» (Tribunale Genova. 10/10/2017. n.788).
Ed ancora: secondo il Tribunale di Torino, ciò che conta ai fini dell’insussistenza del diritto al rimborso della predetta tassa in capo ai lavoratori è, infatti, la mera potenzialità di ottenere l’autorizzazione a svolgere anche altre attività, mentre «risulta del tutto irrilevante che, in concreto, i ricorrenti possano non aver mai usufruito di tale possibilità» (Tribunale Torino sez. V, 28/12/2017, n.2042).
Nello stesso solco si inserisce anche una recente sentenza del Tribunale di Lodi (disp. n. 89/2021 pubb. 8.3.2022), in cui il Giudice ha ribadito come «considerate le esigenze di tutela della salute pubblica che subordinano l’esercizio della professione sanitaria all’iscrizione all’albo deve ritenersi propriamente non conferente la configurazione delle spese di iscrizione quale spesa eseguita nell’interesse esclusivo del datore di lavoro», con la conseguenza che la stessa dovrà necessariamente gravare sul lavoratore.
Del resto, come evidenziato nella sentenza da ultimo citata, in tal senso depongono sia la legge n. 43/2006 (che, laddove ha reso obbligatoria l’iscrizione all’albo anche ai dipendenti pubblici, ha, allo stesso tempo, precisato, all’art. 7, che “La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), sia l’art. 4 della legge n. 3/2018, secondo cui gli ordini delle professioni sanitarie “sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica”, norma che impedisce chiaramente che i costi di tenuta degli albi a cui l’iscritto contribuisce con la relativa tassa possano ricadere sulla finanza pubblica, anche indirettamente, tramite il meccanismo del rimborso.
Tali principi, espressi con riferimento ai rapporti di lavoro nel SSN valgono, a maggior ragione, nella sanità privata, in cui il divieto di prestare attività all’esterno della struttura di appartenenza non rappresenta un vincolo normativo, ma negoziale, introdotto dalle parti con finalità diverse rispetto a quelle pubbliche e facilmente superabile (anche in caso di rapporto a tempo pieno) attraverso la (discrezionale) concessione di un’apposita autorizzazione in favore del dipendente.