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Permessi 104 e congedo straordinario, nuove disposizioni

9 Settembre 2022

Con messaggio n. 3096 del 5 agosto scorso, che fa seguito al n. 3066 del 4 agosto scorso in materia di congedo di paternità, di maternità e parentale (oggetto di precedente news del 5 agosto scorso),l’INPS ha fornito i primi chiarimenti anche in ordine alle rilevanti novità introdotte dal d.lgs. 105/2022 sui permessi ex lege 104 e sul congedo straordinario, che di seguito si riassumono brevemente.

Permessi di cui all’art. 33 L. 104/92

Com’è noto, in base alla formulazione previgente dell’art. 33, comma 3 della legge 104, la possibilità di fruire dei permessi per l’assistenza di persone con grave disabilità non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore, fatta eccezione per l’assistenza del figlio disabile che, attesa la particolarità del ruolo svolto,  era (ed è) concessa ad entrambi i genitori, da fruire alternativamente.

Ebbene, il citato decreto n. 105/22, riformulando la norma in questione, ha eliminato il principio del “referente unico”, estendendo – a decorrere dal 13 agosto scorso e fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili – il diritto a più lavoratori (aventi diritto e su richiesta) a fruire, in via alternativa, dei permessi per l’assistenza della stessa persona con disabilità grave.

Congedo straordinario di cui all’art. 42 D.lgs. 151/01

Il Decreto 105 introduce, tra i soggetti aventi diritto alla concessione del congedo straordinario per l’assistenza del familiare con grave disabilità, anche i conviventi di fatto (art. 1, co. 36 l. 76/16) – per ciò intendendo due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” – anche per l’ipotesi che la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (purché sia garantita per tutta la durata del congedo). 

Pertanto, dallo scorso 13 agosto è possibile fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità:

  1. coniuge convivente / parte dell’unione civile / convivente di fatto;
  2. in caso di decesso o di mancanza e/o di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1, il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
  3. in caso di decesso o di mancanza e/o di patologie invalidanti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, uno dei figli conviventi;
  4. in caso di decesso o di mancanza e/o di patologie invalidanti dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, uno dei fratelli o sorelle conviventi;
  5. in caso di decesso o di mancanza e/o di patologie invalidanti dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Modalità operative

Quanto alle modalità operative di richiesta dei permessi e del congedo straordinario, l’INPS ha precisato che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici dei sistemi, ciò sarà comunque possibile per i soggetti aventi diritto utilizzando i consueti canali (sito web, contact center o Istituti di Patronato).

Tuttavia, per ciò che concerne le richieste di congedo straordinario:

I) il convivente di fatto dovrà allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la convivenza di fatto prevista dalla normativa sopra citata (art. 1, co. 36 l. 76/16);

II) in caso di convivenza non ancora instaurata, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che si provvederà ad instaurare la convivenza di fatto entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e per tutta la sua durata.

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