7 Gennaio 2020
Il comma 342 dell’art. 1 della l. 160/19 (legge di bilancio per il 2020) rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’adeguamento della normativa italiana alle direttive comunitarie in materia di congedo di paternità, ampliando, per l’anno 2020, a 7 giorni il periodo di astensione obbligatoria garantito al padre, già introdotti con la legge Fornero.
Tale congedo obbligatorio può essere usufruito anche in maniera discontinua, purché entro i cinque mesi dalla nascita del bambino, e dà diritto ad un’indennità da parte dell’Inps pari alla totalità della retribuzione.
L’istituto è stato introdotto per il periodo sperimentale per il triennio 2013-2015 e, via via, prorogato dalle varie leggi di bilancio, ed è destinato a diventare permanente in quanto l’art. 4 della direttiva comunitaria 2019/1158 obbliga tutti gli stati membri (a far data dal 2 agosto 2022) a prevedere un periodo pari a 10 giorni che (a discrezione dei vari ordinamenti) potranno essere fruiti anche in un periodo antecedente alla nascita del bambino.
Ciò che non risulta modificato da parte della legge di bilancio è invece la platea di destinatari del congedo.
Infatti per poter usufruire del periodo di astensione retribuita in questione è necessario (e sufficiente) essere un lavoratore dipendente del settore privato mentre non è richiesta alcuna condizione particolare in capo della madre.
Download Per il 2020 il congedo di paternità sarà pari a 7 giorni