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Pensione anticipata, che cos’è e cosa prevede “Quota 103”

15 Marzo 2023

Come anticipato con precedente news del 3 gennaio 2023, la Legge di Bilancio ha introdotto per l’anno in corso una forma sperimentale di pensione anticipata flessibile, denominata “Quota 103”.

Con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023 l’INPS ha fornito le prime delucidazioni in merito all’applicazione di tale modalità di pensione anticipata, chiarendo in particolare i requisiti necessari per accedervi, i tempi per il pagamento degli importi spettanti, le regole circa il cumulo con altri redditi e i termini di pagamento del TFR.

L’Ente previdenziale osserva che “Quota 103” sarà accessibile a chi, entro la fine di quest’anno, raggiungerà almeno i 62 anni di età e i 41 anni di contributi ed è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata. Sarà possibile, comunque, richiedere e accedere a tale modalità anche dopo la fine di quest’anno, a condizione che i suddetti requisiti vengano maturati entro il 31 dicembre 2023.

In seguito l’INPS conferma, come per la precedente Quota 102, la preclusione a tale modalità di pensione anticipata per il personale appartenente alle Forze armate, per il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale della Guardia di Finanza.

Quanto al requisito contributivo, si specifica, poi, che è a tal fine utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Il raggiungimento di tale requisito, dunque, può essere perfezionato cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.

Un’importante novità si rileva in tema di trattamento economico in quanto la circolare precisa che l’importo della pensione non potrà eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Pertanto, in caso di importo eccedente tale soglia, solo al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia sarà riconosciuto l’intero ammontare della pensione perequato nel tempo.

Quanto, poi, alla decorrenza del trattamento viene prevista una disciplina differenziata a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro. In particolare, è prevista una finestra di 3 mesi per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è prevista una finestra di 6 mesi dalla maturazione dei requisiti. Se i requisiti sono stati stati raggiunti al 31 dicembre 2022, la finestra si aprirà il 1° aprile 2023 per il settore privato e il 1° agosto 2023 per il settore pubblico.

L’Istituto di previdenza, nel confermare le indicazioni già fornite per Quota 100 (Circolari 11 e 117 del 2019), ribadisce poi l’incumulabilità, nel periodo compreso tra la decorrenza del trattamento e il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, di Quota 103 con i redditi da lavoro, eccetto quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro all’anno.

Un importante chiarimento sul punto viene fornito circa il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza COVID-19 nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Per tali fattispecie non trova applicazione il regime di incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

Viene inoltre prevista la possibilità di riconoscere l’assegno straordinario di solidarietà per accompagnare i lavoratori alla maturazione dei requisiti di Quota 103. La circolare, nel rinviare ad un successivo messaggio per le istruzioni operative, spiega che tale facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Infine, l’INPS ribadisce che per i dipendenti pubblici il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Pertanto, il trattamento sarà liquidabile dopo dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

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