9 Marzo 2023
Come indicato nella precedente news dello scorso 3 gennaio, la legge di Bilancio ha prorogato per tutto il 2023, la misura sperimentale che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria.
Si tratta del trattamento pensionistico denominato “Opzione donna” (già previsto dall’art. 16 del d.l. n.4/2019) a favore delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, in possesso di particolari requisiti.
L’INPS, con la recente circolare n. 25 del 6 marzo 2023, ha fornito alcune precisazioni tecniche, sottolineando che le lavoratrici interessate a tale forma di pensione, oltre a possedere i requisiti anagrafici e contributivi sopra indicati, devono versare (alternativamente) in una delle seguenti condizioni:
a) essere “caregivers”, ovvero assistere, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tale ultimo caso la riduzione del requisito anagrafico, nel limite massimo di due anni, si applica anche in assenza di figli.
Quanto all’ipotesi di cui alla lettera a), l’ente previdenziale ha precisato che il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza.
In coerenza con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, seppure in tema di congedo straordinario di cui all’art. 42 del d.lgs. n.151/2001, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, è sufficiente essere residenti nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
Inoltre, i sei mesi di assistenza alla persona con handicap grave devono intendersi continuativi.
Con riferimento allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
Come già osservato, nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
A riguardo, l’INPS ha specificato, per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, che in assenza di un’esplicita definizione di legge, si può fare riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.M. n. 278/2000 che regolamenta le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Infine, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (ovvero celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. circolare n. 155/2010).
Quanto all’ipotesi di cui alla lettera c), l’INPS ha chiarito che per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione.
Per le lavoratrici licenziate occorre, invece, che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Circa le singole istanze pervenute, la recente circolare n. 25/2023 specifica che “l’Istituto previdenziale provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico”.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico, l’ente previdenziale ha precisato che le lavoratrici, al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici, inoltre, conseguono la pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
L’INPS non specifica nulla invece in merito all’eventuale divieto di cumulare tale trattamento con i redditi di lavoro autonomo e/o dipendente, né la normativa che ha introdotto tale misura sperimentale vieta espressamente di lavorare dopo il pensionamento.
Pertanto, pur nel silenzio della legge e fatti salvi diversi futuri chiarimenti, si ritiene possibile che le lavoratrici che beneficiano di “Opzione donna” possano instaurare nuovi rapporti di lavoro (sia di natura dipendente, sia autonoma), dopo l’accesso alla pensione, senza decurtazioni del trattamento previdenziale in godimento.