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Operativo l’incentivo per coloro che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza

22 Novembre 2019

Con messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, l’Inps ha preannunciato che a partire dal 15 novembre 2019, è stato reso disponibile nel Portale delle agevolazioni, il modulo di richiesta dell’incentivo – denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza” – per i datori di lavoro che assumono i percettori del reddito di cittadinanza.

Tale agevolazione, prevista dall’art. 8 del d. l. n. 4/2019, si applicherà secondo le indicazioni precedentemente fornite dall’Inps con Circolare n. 104 del 19 luglio 2019.Più precisamente, la richiesta del beneficio dovrà essere formalizzata online da parte dei datori di lavoro interessati, indicando anche la determinazione dell’importo e della durata.

 

Successivamente, all’Ente previdenziale spetteranno i controlli del caso, con particolare riguardo alla preventiva comunicazione del datore di lavoro in relazione ai posti vacanti (c.d. vacancy) nella piattaforma l’ANPAL dedicata al reddito di cittadinanza, al calcolo dell’ammontare e della durata del beneficio spettante, all’effettiva percezione del reddito di cittadinanza da parte del lavoratore nonché alla possibilità di riconoscere al datore di lavoro aiuti de minimis consultando il Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

Dopo tali verifiche, l’Inps fornirà un riscontro in merito all’eventuale accoglimento del beneficio (elaborando contestualmente anche un piano di fruizione), e l’importo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

 

Tale ammontare dovrà essere inoltre parametrato alla minor somma tra il beneficio mensile del reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno).

 

I datori di lavoro sono inoltre tenuti ad indicare nell’istanza di autorizzazione se l’assunzione del beneficiario riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione, atteso che, in tal caso, il beneficio del datore di lavoro dovrà essere scomputato da una quota d’incentivo riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione che ha qualificato o riqualificato il lavoratore assunto.

 

Inoltre, anche a seguito dell’avvenuta autorizzazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio contributivo.

 

In ogni caso, la Circolare chiarisce che la possibilità di fruire dell’agevolazione per i datori di lavoro è subordinata all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Secondo le indicazioni operative fornite dalla Circolare in commento, inoltre, i datori di lavoro potranno recuperare l’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile ad ottobre 2019.

 

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