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Operativo il Fondo di Solidarietà Residuale

8 Gennaio 2016

Con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, l’Inps ha (finalmente) comunicato la possibilità di presentare domande di intervento al Fondo di Solidarietà Residuale, in favore del quale già da tempo, come già evidenziato con precedente news del 29 settembre 2014, le strutture sanitarie stanno versando un apposito contributo previdenziale.

Il suddetto Fondo, operativo a decorrere dalla data di insediamento del suo Comitato Amministratore (18 dicembre 2015), garantisce ai lavoratori esclusi dal campo d’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, un assegno ordinario di importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotto di un contributo pari al 5,84%; in ogni caso, il trattamento non può superare il limite massimo  netto di euro 914,96, innalzato ad euro 1.099,70 in caso di retribuzioni mensili superiori ad euro 2.102,24.
Tale assegno si applica ai lavoratori dipendenti la cui prestazione risulti sospesa o ridotta per cause non dipendenti dalla loro volontà ovvero dalla volontà del datore di lavoro ed è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo (con esclusione, tuttavia, della cessazione, anche parziale, dell’attività).

Nello specifico, l’intervento può essere richiesto per:
a) eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;
b) situazioni temporanee di mercato;
c) riorganizzazione aziendale
d) crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
e) contratti di solidarietà.

In tali ipotesi, l’assegno ordinario è riconosciuto a tutti lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, a condizione che il datore di lavoro abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Tali lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Quanto alla durata del trattamento, l’assegno è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi, eventualmente prorogabile in casi eccezionali sino ad un massimo complessivo di nove mesi da computarsi in un biennio mobile.
La gestione delle domande di accesso a tale prestazione è operata dalla sede Inps territorialmente competente esclusivamente on line.
Si rammenta, infine, che il suddetto trattamento non è completamente gratuito, in quanto il datore di lavoro che intenda ricorrervi è obbligato al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

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