1 Dicembre 2021
Il 26 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 172/2021, recante, tra l’altro, una nuova disciplina per l’obbligo vaccinale degli operatori sanitari e di interesse sanitario, alcune modifiche inerenti alle modalità di controllo per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali e l’estensione di tale obbligo a nuove categorie di soggetti.
Per quanto di interesse, il nuovo Decreto – introducendo l’art. 3-ter d.l. 44/2021 – conferma dapprima che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni dei soggetti obbligati, per poi prevedere che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre p.v., la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi secondo le indicazioni ed i termini previsti con circolare del Ministero della salute (vale a dire decorsi 5 mesi dalla somministrazione della seconda dose).
Vediamo ora nel dettaglio le modifiche e le novità introdotte dall’Esecutivo.
A) Obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e di interesse sanitario.
1 . Il Decreto in commento – modificando (rectius: sostituendo) le disposizioni di cui all’art. 4 d.l. 44/2021 – se da un lato conferma che gli esercenti le professioni sanitarie devono sottoporsi, per l’adempimento al suddetto obbligo, anche alla c.d. terza dose, dall’altro demanda i controlli non più alla ASL competente ed alle regioni, bensì agli Ordini professionali, di fatto riformando la procedura prevista dal previgente art. 4.
2 . Saranno pertanto gli Ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, a verificare le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (comprensivo dell’avvenuta inoculazione del richiamo successivo al ciclo vaccinale primario), mediante l’utilizzo della piattaforma nazionale-DGC.
3 . Nel caso in cui accerti l’inottemperanza al suddetto obbligo, l’Ordine professionale territorialmente competente dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, ovvero l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo o, ancora, la richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito (con successivo obbligo per l’operatore di produrre – entro i tre giorni successivi all’avvenuta inoculazione – la relativa documentazione).
4 . Laddove l’operatore sanitario non effettui tali adempimenti, l’Ordine dovrà comunicare – alle Federazioni Nazionali (ed ai datori di lavoro, in caso di personale dipendente) – l’inottemperanza all’obbligo vaccinale: in tal caso l’atto di accertamento determinerà l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie (nonché dalla relativa retribuzione) sino all’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e, per i professionisti che hanno già completato lo stesso, alla somministrazione della dose di richiamo (e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021).
5 . Solo qualora il dipendente produca un certificato comprovante l’esenzione dall’obbligo vaccinale, il comma 7 del nuovo art. 4 prevede che il datore di lavoro dovrà adibirlo a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, così da evitare il rischio di diffusione del contagio del virus: il nuovo Decreto, infatti, non prevede più un obbligo di repêchage “generalizzato”, essendo lo stesso riservato ai soli soggetti esenti.
6 . Rimane infine confermato l’obbligo vaccinale – comprensivo della terza dose, a partire dal 15 dicembre p.v. – anche per gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, co. 2, l. 43/2006 (e cioè, secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, OSS, ASO e Massofisioterapisti), anche se per loro, in virtù del richiamo operato dal comma 10 del nuovo art. 4 all’art. 4-ter d.l. 44/2021, il controllo è demandato direttamente al datore di lavoro.
B) Estensione dell’obbligo vaccinale.
1 . Come anticipato nel precedente paragrafo A), il nuovo 4-ter d.l. 44/2021 ha previsto, dal 15 dicembre p.v., l’estensione dell’obbligo vaccinale – nei termini di cui al citato art. 3-ter – nei confronti, tra gli altri, di tutto il personale che svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter d.lgs. 502/1992 (e cioè tutte quelle soggette ad autorizzazione), ad eccezione del personale impiegato con contratti esterni e di quello esonerato dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
2 . Il controllo sull’adempimento del suddetto obbligo è demandato al datore di lavoro, il quale potrà effettuarlo acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità che saranno definite in un apposito DPCM. Dal tenore letterale della disposizione, secondo cui detto controllo può essere effettuato “immediatamente”, sembrerebbe evincersi che l’emanazione del predetto DPCM non costituisce una condizione per l’effettuazione delle verifiche, che pertanto – in caso di inerzia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – potranno essere effettuate (salve diverse indicazioni da parte degli enti competenti) anche mediante richieste dirette ai singoli lavoratori interessati.
3 . Peraltro, nelle more dell’emanazione di tale DPCM, il Decreto Legge autorizza le modifiche all’attuale App per la verifica dei green pass, necessarie ai fini dell’individuazione delle persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
I) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
II) avvenuta guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
III) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
4 . L’art. 4-ter non esclude dal proprio campo d’applicazione gli esercenti le professioni sanitarie, pur affermando la piena vigenza del precedente art. 4. Pertanto, in attesa che si consolidi un orientamento da parte delle istituzioni competenti (di cui si provvederà a dare pronto aggiornamento), appare ragionevole ritenere che, nelle strutture soggette ad autorizzazione, il controllo di tali professionisti sarà eseguito sia dagli Ordini di appartenenza (con le modalità sopra esposte), sia dai datori di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 4-ter. Del resto, una diversa interpretazione potrebbe generare situazioni paradossali, in cui il personale non sanitario (ad esempio, amministrativo) non ottemperante all’obbligo vaccinale sia attinto da provvedimenti sospensivi prima di quello sanitario.
5 . Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il datore di lavoro dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi non oltre venti giorni dalla ricezione dell’invito (e trasmissione, da parte dell’operatore, della documentazione attestante l’inoculazione entro i successivi tre giorni) o, ancora, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo previsto. Anche in tal caso, laddove il lavoratore non dia seguito a tali adempimenti, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione scritta all’interessato, sospendendolo dal servizio e dalla retribuzione sino all’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e, per i lavoratori che hanno già completato lo stesso, alla somministrazione della dose di richiamo (e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, eliminando il riferimento al 31 dicembre 2021).
6 . Il nuovo Decreto prevede, inoltre, che per tali soggetti sarà possibile ottemperare alla dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (la cui durata è stata ridotta a nove mesi) nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto.
7 . Nessuna novità in ordine alla vexata quaestio sull’adibizione del lavoratore “esente” a mansioni anche diverse che non comportino un rischio di diffusione del contagio del virus: sul punto, il nuovo art. 4, co. 7 – richiamato sia dall’art. 4-bis che dall’art. 4-ter – si limita a precisare che “per il periodo in cui la vaccinazione (…) è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 (lavoratori esenti, ndr) a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
C) Obbligo vaccinale per gli operatori delle RSA: modifiche all’art. 4-bis.
1 . La disciplina di cui all’art. 4-ter trova certamente applicazione anche nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività in favore delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, stante l’espresso rinvio del nuovo comma 4 dell’art. 4-bis d.l. 44/2021 ai commi 2,3 e 6 dell’art. 4-ter: spetta ai responsabili di struttura, infatti, verificare l’assolvimento dell’obbligo “anche” secondo le modalità previste dal DPCM di prossima emanazione.
2 . In tali strutture, tuttavia, in caso di inerzia da parte dell’Esecutivo, la verifica potrebbe essere effettuata chiedendo sin da subito informazioni direttamente ai lavoratori (compresi gli operatori sanitari), atteso che – diversamente da quanto previsto dai novellati artt. 4 e 4-ter – l’obbligo vaccinale per i lavoratori di cui all’art. 4-bis è in vigore già dal 10 ottobre u.s.
3 . Come previsto dal comma 2 della disposizione in commento, l’obbligo vaccinale continua a non trovare applicazione nei confronti di quei soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4 . Restano ferme le sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili delle strutture che non effettuano il controllo dello stato vaccinale del proprio personale.
Di seguito una scheda riepilogativa delle novità introdotte dal Decreto.
Strutture Socio Sanitarie (art. 4-bis d.l. 44/2021) | Strutture Ospedaliere | |||||
Professioni Sanitarie | Operatori di interesse sanitario | Altro personale | Professioni sanitarie | Operatori di interesse sanitario | Altro personale | |
Obbligo Vaccinale | Si, dal 1° aprile 2021 | Si, dal 1° aprile 2021 | Si, dal 10 ottobre 2021 | Si, dal 1° aprile 2021 | Si, dal 1° aprile 2021 | Si, dal 15 dicembre 2021 |
Controllo | Il controllo viene svolto sia dagli Ordini Professionali, sia dal datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter | Il datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter | Il datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter | Il controllo viene svolto dagli Ordini Professionali, nonché, a partire dal 15/12/2021, dal datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter | Il datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter | Il datore di lavoro con le modalità di cui all’art. 4-ter |
Repechage | Solo nel caso di lavoratori esentati dalla vaccinazione ai sensi delle Circolari del Ministero della Salute |