area clienti

Obbligo vaccinale e guarigione per il personale delle strutture sanitarie: cerchiamo di fare chiarezza

26 Gennaio 2022

L’incremento dei contagi riscontratosi nelle ultime settimane ha reso di grande attualità il seguente interrogativo: la guarigione da Covid è sufficiente per adempiere il vigente obbligo vaccinale?

L’ormai noto decreto-legge 44/21 e successive modificazioni ha previsto che, per poter svolgere la propria prestazione, debbano sottoporsi al vaccino, comprensivo della dose di richiamo: esercenti professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario e, in generale, tutti i lavoratori che prestano attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (oltre agli ultracinquantenni).

Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo, saranno irrogati, a seguito della procedura di accertamento normativamente prevista, i provvedimenti di sospensione senza retribuzione.

Non mancano pareri discordanti sul punto, ma va precisato che l’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale (e la conseguente irrogazione dei provvedimenti di sospensione) costituisca:

– una competenza esclusiva del datore per i lavoratori non iscritti ad alcun albo professionale.

– una competenza concorrente del datore di lavoro e dell’ordinedi appartenenza dei lavoratori iscritti ad albi professionali.

Del resto, una diversa interpretazione, oltre a non trovare alcun solido fondamento nel testo legislativo, potrebbe generare situazioni paradossali, in cui il personale non sanitario (quale, a titolo esemplificativo, quello amministrativo) non ottemperante all’obbligo vaccinale verrebbe attinto da provvedimenti sospensivi, mentre quello sanitario – nel caso di inerzia/ritardo da parte dell’ordine professionale competente (come sta attualmente accadendo) – potrebbe “legittimamente” continuare a svolgere la propria attività.

Ci si chiede a questo punto: la legge prevede qualche esenzione per i lavoratori guariti dal Covid, sebbene gli articoli 4, 4-bis e 4-ter nulla dicano a riguardo?

Le (poche) indicazioni sul punto sono contenute nelle circolari n. 8284/21 e n. 10420/21 del Ministero della Salute, secondo cui i soggetti guariti possono sottoporsi a vaccinazione “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione; in tal caso, laddove l’inoculazione avvenga entro 12 mesi (ma preferibilmente entro 6 mesi), la somministrazione di un’unica dose è idonea ai fini del completamento del ciclo vaccinale primario.

Ed allora: i lavoratori guariti possono continuare a lavorare anche se non vaccinati? Laddove sospesi, inoltre, possono essere riammessi in servizio?

La risposta a queste domande non può prescindere dalla qualificazione del concetto di guarigione.

Se si volesse considerare – come hanno fatto diversi commentatori – la guarigione come sostitutiva della prima dose, la legge sembrerebbe chiara: se la sospensione è irrogata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4-ter è sufficiente la comunicazione dell’avvio del ciclo vaccinale primario, mentre se è stato l’ordine a disporre la sospensione è necessario il completamento del suddetto ciclo.

Quindi, i lavoratori non iscritti a nessun ordine potrebbero rientrare in servizio dopo la prima dose (sostituita dalla guarigione), mentre medici, infermieri e, in generale, tutti gli iscritti agli ordini solo al completamento del ciclo vaccinale primario (guarigione seguita, decorsi tre mesi dall’infezione, dalla somministrazione del vaccino).

Tale opinione, tuttavia, non è condivisa dai principali ordini delle professioni sanitarie, che invece ritengono che l’avvenuta guarigione dal virus sia una semplice causa di differimento dell’obbligo vaccinale.

In tal senso, infatti, si è espresso sia l’Ordine dei Medici – secondo cui, in caso di guarigione del professionista già sospeso dall’albo, l’Ordine revoca la sospensione dopo esibizione del certificato del MMG che differisce la vaccinazione dopo 3 mesi dalla data in cui il sanitario ha contratto la malattia (cfr. FNOMCeO, comunicazione n. 12 del 12 gennaio 2022) – sia quello degli Infermieri.

Quest’ultimo, in particolare, nelle specifiche FAQ pubblicate sul tema, alla domanda “come deve procedere l’ordine nel caso in cui il sanitario abbia contratto il COVID e sia guarito?”, ha risposto nei seguenti termini: “La Piattaforma nazionale non contiene i dati relativi ai soggetti guariti e conseguentemente temporaneamente esentati dalla vaccinazione. A tal riguardo, si precisa che, stante il chiaro tenore del D.L. 172/2021, l’iscritto che risulta rosso in piattaforma dovrà produrre all’Ordine, entro i 5 giorni dalla convocazione, il certificato del proprio Medico di medicina generale che attesta l’avvenuta guarigione e la relativa sospensione dell’obbligo vaccinale per la durata temporale prevista di volta in volta dalle circolari ministeriali”.

Tale posizione sembra essere stata recepita anche dal Legislatore: il decreto-legge 1/22, infatti, seppur con riferimento esclusivo all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ha stabilito che “l’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.

Aderendo a tale impostazione, la reintegra del lavoratore guarito dal Covid non è disposta perché la guarigione surroga l’avvio del ciclo vaccinale ma, piuttosto, perché la vaccinazione è temporaneamente differita, trovandosi l’interessato – in tale arco temporale – in una situazione di materiale impossibilità di vaccinarsi.

Il riferimento alla “prima data utile”, inoltre, impone alle strutture di attivare nuovamente la procedura di accertamento prevista dalla normativa vigente in un momento immediatamente successivo allo spirare dei tre mesi dall’infezione in quanto, vertendo in tema di obbligo vaccinale, i lavoratori non hanno libera scelta sul momento in cui effettuare la somministrazione. Decorsi ulteriori quattro mesi, poi, sarà necessario effettuare la dose booster.

Parlare di differimento, inoltre, potrebbe richiamare l’applicabilità del comma 7 dell’art. 4 del d.l. 44/2021 e s.m.i., relativo all’adibizione del lavoratore temporaneamente esentato dal vaccino “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, la cui concreta attuazione potrà tuttavia essere esattamente declinata dalle direzioni sanitarie e dai medici competenti sulla base della concreta situazione dei dipendenti.

Pertanto, i guariti potranno riprendere servizio sin da subito, sempreché – beninteso – non siano sospesi dall’albo (nel qual caso, infatti, sarà necessario attendere la revoca della sospensione da parte dell’ordine competente), previa

trasmissione del certificato di differimento del medico di medicina generale.

Tale certificato dovrà essere trasmesso all’ordine nel caso di sospensione dall’albo, il quale procederà alla revoca della stessa; analogamente, qualora la sospensione (a prescindere se si tratti di professionista sanitario o di altro lavoratore) sia stata disposta dall’azienda ai sensi dell’art. 4-ter e il lavoratore – nel caso di esercenti professioni sanitarie – risulti ancora regolarmente iscritto all’albo, la certificazione andrà trasmessa direttamente al datore.

In ogni caso, in ragione del fatto che le disposizioni esaminate non brillano certamente per chiarezza, l’ARIS (Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari) ha formulato un’istanza di interpello al Ministero della Salute al fine di ottenere definitive delucidazioni su temi ormai all’ordine del giorno.

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19. Regole diverse per strutture sanitarie e sociosanitarie
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizion...
4 min
Emergenza Coronavirus
Covid-19, ultime indicazioni ministeriali per l’accesso nelle strutture
L’incremento dei casi di positività al Sars-CoV-2 registrato nelle ultime set...
3 min
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19: crollano anche le ultime restrizioni
Con il recente decreto legge n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera...
1 min
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min