15 Aprile 2022
Ulteriori, importanti, chiarimenti sull’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari sono stati forniti dal Ministero della Salute, dopo la richiesta di indicazioni formulata dagli Ordini professionali e alla luce delle novità introdotte con il decreto legge 24 del 24 marzo.
Le indicazioni possono essere così riassunte:
1) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo
Il ministero ribadisce che i professionisti risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.
2) Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2
In proposito, il ministero ha precisato che:
a) per i soggetti mai sottoposti a vaccinazione che abbiano contratto l’infezione è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90) giorni dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose (in soggetti non immunodepressi), sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione.
Viceversa, oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (due dosi per i vaccini bidose e singola dose vaccino monodose).
Si chiarisce, tuttavia, che “in ogni caso è possibile comunque procedere con il ciclo bidose”, nel senso che anche in caso di pregressa infezione si può optare per le due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario.
b) per l’ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, il ministero ha precisato che, ai fini del completamento del ciclo primario, è necessaria la somministrazione di una seconda dose non prima che siano decorsi 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo e, preferibilmente, entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test, così equiparando tali soggetti a coloro che hanno avuto la sola infezione.
c) per coloro che non abbiano completato il ciclo vaccinale e/o non abbiano effettuato la dose di richiamo, il ministero ha chiarito la valenza della sopraggiunta positività al virus – sia nel corso dell’istruttoria di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, sia dopo la dichiarazione di sospensione – ai fini della revoca (anche temporanea) della misura.
Sotto il primo profilo (sopraggiunta positività nel corso dell’istruttoria di verifica a cura dell’Ordine), si è precisato che l’intervenuta infezione non rientra tra le ipotesi di “insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale” documentabili in corso di contraddittorio (al fine di escludere la necessità di ulteriori dosi).
Conseguentemente, coloro che non abbiano assolto all’obbligo vaccinale nelle tempistiche previste dalle vigenti circolari [per i soggetti che hanno contratto l’infezione dopo il completamento del ciclo primario: dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico; per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione e/o per coloro che l’abbiano contratta entro i primi 14 giorni dalla somministrazione di una dose del vaccino bidose: vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni)], devono ritenersi inadempienti.
Pertanto, nel corso dell’istruttoria, il provvedimento di sospensione potrà essere evitato dal professionista fornendo dimostrazione dell’intervenuta richiesta di vaccinazione da effettuare entro 20 giorni dall’invito, fatte salve eventuali proroghe e/o differimenti nel caso in cui il ritardo nella somministrazione non sia imputabile allo stesso, al ricorrere delle quali l’Ordine potrà, in via del tutto eccezionale, desistere dal provvedimento di sospensione per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.
Parimenti legittimo deve ritenersi, a parere del ministero, il differimento della vaccinazione allo scadere del termine indicato dalle vigenti circolari (e sopra richiamato), anche oltre il termine di 20 giorni in tutti i casi in cui “ciò sia imposto dalla misura di cautela sanitaria connessa all’infezione”.
E così, per ciò che concerne le ipotesi qui esaminate, nel corso dell’istruttoria l’Ordine non dovrà sospendere coloro che risultino inadempimenti all’obbligo vaccinale qualora questi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, come sopra precisato).
Ne consegue che il termine legale di 20 giorni, in tali ipotesi, dovrà essere differito in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto delle richiamate tempistiche.
Per ciò che concerne, infine, il secondo profilo (sopraggiunta positività di soggetti già precedentemente sospesi), il ministero – dando atto dell’intervento chiarificatore del citato decreto legge n. 24 – ha confermato che l’intervenuta guarigione da Covid-19 risulta idonea a determinare la revoca della sospensione “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute” (art. 8, comma 1, lett. b) n. 2 DL cit.).
Decorso tale periodo, nel caso in cui il professionista ometta di presentare il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia.
Sul punto, l’intervento del ministero e del legislatore ha finalmente posto fine al disorientamento e alla confusione ingenerati dalla nota ministeriale del 17 febbraio scorso, secondo cui per gli operatori sanitari sospesi dall’albo di appartenenza la revoca del provvedimento sospensivo può avvenire solamente dopo il completamento del ciclo vaccinale, e ciò indipendentemente dall’avvenuta infezione e guarigione del lavoratore.