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Obbligo di tenuta e di vidimazione del registro infortuni

23 Maggio 2014

Mediante la recente risposta ad interpello n. 9/2014, la Commissione ministeriale competente in materia di sicurezza sul lavoro è intervenuta al fine di chiarire quali siano gli obblighi ancora esistenti in merito al c.d. registro infortuni.

Tale documento, istituto dall’art. 403 del DPR 547/ 1955, è stato poi regolamentato dal DM 12 settembre 1958 (poi modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), mediante il quale è stato fornito ai datori di lavoro il modello da utilizzare al fine di annotare “cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento” (cfr. art. 403 cit.).
Il Decreto sopra citato, inoltre, prevedeva (e prevede tuttora, seppur con le osservazioni che saranno svolte nel prosieguo) l’obbligo di far vidimare il registro in questione da parte della Asl e di conservare lo stesso sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza, inoltre, il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali (debitamente vidimate dalla Asl) conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Per le aziende che utilizzino tali procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.
Ciò posto, occorre rilevare che anche l’art. 53, comma 6, del d.lgs. 81/2008 è intervenuto su tale argomento, prevedendo che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, anch’esso, dal d.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP).

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, tale decreto non è stato ancora emanato e, pertanto, rimaneva il dubbio circa la permanenza dell’obbligo di tenere, conservare e vidimare il registro degli infortuni.
Orbene, con la sopra menzionata risposta ad interpello m. 9/2014, la competente Commissione ha confermato che, sino all’emanazione del decreto di cui sopra (rectius: sino al decorso del termine di 6 mesi successivi all’emanazione del suddetto decreto) i datori di lavoro continueranno ad essere obbligati a tenere il registro degli infortuni con le modalità previgenti, non essendo possibile ritenere che lo stesso sia stato tacitamente abrogato dall’inerzia del Governo.

Nondimeno, il Ministero del Lavoro ha confermato la legittimità delle disposizioni regionali che – in alcuni casi – hanno abolito l’obbligo di ottenere la vidimazione del registro in questione.
Di conseguenza, deve ritenersi che tale onere non sia più operativo per le strutture ubicate nel territorio delle regioni che abbiano adottato simili atti, come, a titolo esemplificativo, la Lombardia (l.r. 8/2007), la Campania (Reg. reg. 3/2014), la Calabria (l.r. 41/2013), il Friuli Venezia Giulia (l.r. 13/2013), la Liguria (l.r. 40/2013), la Puglia (l.r. 2/2013) ed il Trentino Alto Adige (l.r. 19/2007).

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