9 Novembre 2018
Con nota del 18 ottobre u.s., n. 0050053-P, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto sull’obbligo di iscrizione agli albi professionali per gli esercenti le professioni sanitarie.
Come anticipato nella precedente nota “Obbligatorietà di iscrizione ai nuovi albi professionali per le figure sanitarie” , con il primo decreto attuativo della legge Lorenzin (DM 13 marzo 2018) sono stati istituiti – presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – 17 nuovi albi che si sono aggiunti a quelli dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari (entrambi esistenti presso i relativi collegi).
Dal 1° luglio scorso i professionisti appartenenti alle 17 professioni per le quali il citato D.M. 13 marzo 2018 ha istituito i relativi albi (siano essi nuovi assunti o lavoratori già in forza, in regime di dipendenza o di lavoro autonomo) avrebbero potuto (rectius, dovuto) presentare domanda di iscrizione tramite il portale www.tsrm.org.
Tuttavia, come chiarito dal Ministero della Salute (note del 7 e 4 giugno u.s.), sussiste, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 13 marzo 2018, un periodo transitorio di 18 mesi (che scadrà nel mese di settembre 2019), fino al quale si potrà attendere il perfezionamento della procedura amministrativa di iscrizione ai nuovi albi.
La portata di tale periodo è stata diversamente interpretata tanto da indurre il Ministero del Lavoro ad intervenire nuovamente (con la nota in commento), al fine di precisare come il suddetto periodo transitorio (la cui scadenza è prevista per il mese di settembre 2019) non sia stato previsto in favore degli esercenti le professioni sanitarie (i quali, come anticipato, erano tenuti ad avviare le pratiche di iscrizione all’albo a partire dal 1° luglio 2018), bensì al fine di consentire agli Ordini l’implementazione e la messa a regime degli albi stessi, in via di prima applicazione della legge n. 3/18.
In tal senso, poiché la Fondazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche ha previsto che il rilascio della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo possa richiedere anche tempi lunghi (nei limiti del citato periodo transitorio), è stata, inoltre, ribadita la necessità di dare indicazioni alle strutture sanitarie, pubbliche e private, “affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle … 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo”, attendendo quale termine per il perfezionamento della suddetta documentazione la fine del periodo transitorio.
Al fine di scongiurare i rischi derivanti da eventuali verifiche ispettive appare, pertanto, sufficiente (e opportuno) che le strutture sollecitino i professionisti interessati ad avviare l’iter di iscrizione, facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito all’assolvimento di tale obbligo, attendendo tuttavia fino al mese di settembre 2019 per l’acquisizione della documentazione attestante l’iscrizione all’albo di appartenenza degli stessi.
Resta aperta la problematica (recentemente sollevata anche dalle OO.SS. della sanità) rispetto a quelle figure che hanno conseguito titoli per cui l’equipollenza a specifiche qualifiche (oggi soggette all’iscrizione all’Albo) era sancita solo ove conseguiti entro una certa data e per gli Educatori professionali (non sanitari) ai quali, sebbene impiegati proficuamente ed in gran numero nelle strutture assistenziali e socio-assistenziali, sembrerebbe allo stato preclusa l’iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie.