6 Settembre 2013
Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per i professionisti di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale, sancito dall’art. 3, c. 5, lett. e) del d.l. 138/11 (convertito in l. 148/11).
In esecuzione di quanto previsto dalla suddetta disposizione era stato emanato il DPR n. 137/2012 il quale aveva precisato che «il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso» prevedendo altresì l’onere per il professionista di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale, impegnandosi – altresì – a comunicare ogni variazione successiva.
In realtà, l’obbligo di risarcimento dei danni provocati nell’ambito di una determinata attività discende direttamente dalla legge (art. 2043 c.c.), la quale, in determinate ipotesi ritenute particolarmente meritevoli di tutela, impone idonea copertura assicurativa al fine di garantire il certo ristoro del danneggiato.
Ad esempio, ai sensi dell’art. 5 l. 190/1985, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro la responsabilità civile «tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi».
Destinatari, invece, del nuovo obbligo assicurativo in argomento sono esclusivamente i professionisti, intendendosi per tali gli appartenenti alle cd. professioni regolamentate ossia, quelle «riservate per espressa previsione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità» (art. 1 del DPR n. 137/12).
Poiché gran parte delle professioni sanitarie appartengono alla categoria delle cd. professioni “regolamentate” sono sorti inizialmente dubbi in ordine all’applicabilità di tale obbligo assicurativo anche in capo ai soggetti che, pur essendo obbligatoriamente iscritti ad un Albo ai fini dell’esercizio della professione, svolgessero la stessa nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.
In realtà, a ben vedere, le disposizioni in commento – essendo espressamente volte a garantire una maggiore tutela ai “clienti” – appaiono riferite ai soli soggetti che esercitino la libera professione (consulenti, collaboratori, etc.), con esclusione, invece, del personale subordinato, in virtù del fatto che, in tale ipotesi, l’assunzione dell’incarico professionale (e, pertanto, del relativo rischio) non avviene ad opera del professionista, ma della struttura da cui dipende.
Al fine di consentire la negoziazione di eventuali convenzioni collettive, il legislatore ha poi disposto che il suddetto obbligo assicurativo acquistasse efficacia per tutti i professionisti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del DPR n. 137/2012 (e, dunque, il 15 agosto 2013).
Sennonché, pochi giorni prima dell’entrata in vigore del predetto obbligo, in sede di conversione del d.l. n. 69/2013 è stato precisato che «limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore» del DPR n. 137/2012, ossia il 15 agosto 2014.
La proroga dei termini riguarda pertanto tutte le professioni sanitarie e, dunque, non solo medici ed infermieri, ma anche biologi, psicologi, chimici, fisici e farmacisti che, a vario titolo, collaborino con le strutture in virtù di un contratto libero professionale, mentre è ormai entrato in vigore l’obbligo di stipulare un’apposita polizza assicurativa per tutti gli altri professionisti.