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Obblighi del lavoratore in caso di guarigione anticipata

22 Settembre 2017

Con la recente circolare n. 79 del 2 maggio 2017 l’INPS ha ritenuto utile chiarire quali siano gli obblighi del lavoratore, sulla base della normativa vigente, in caso di guarigione anticipata dalla malattia rispetto alla prognosi iniziale fornita dal medico.
Preliminarmente la suddetta circolare precisa che, in caso di guarigione anticipata, il dipendente – in ossequio ai principi di collaborazione e correttezza (sia nei confronti dell’istituto di previdenza, sia nei confronti del datore di lavoro) – ha l’obbligo di chiedere la rettifica del certificato in corso, come espressamente previsto “nel disciplinare tecnico” allegato al decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, che impone al medico curante di rettificare il certificato in caso di riduzione della prognosi.
La circolare in esame rammenta, altresì, gli obblighi del datore di lavoro, il quale, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, in virtù della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, non potrà consentire al proprio dipendente la ripresa dell’attività lavorativa.
Infatti, l’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 impone il lavoratore di tutelare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro.
Di conseguenza, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Inoltre, al fine di evitare che venga erogata una prestazione economica non dovuta e che vengano inviati inutili controlli al domicilio del lavoratore con oneri economici a carico dell’INPS, il dipendente è tenuto a comunicare all’ente di previdenza, mediante la rettifica del certificato telematico (da richiedere al medesimo medico che lo ha redatto), il venir meno della condizione morbosa.
L’informazione viene in tal modo immediatamente acquisita dall’istituto previdenziale mediante flusso telematico che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati per il tramite dei servizi informatici per le aziende.
La circolare specifica, inoltre, che anche nei casi residuali di certificati redatti (per causa di forza maggiore) in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi da inviare immediatamente all’Ente di previdenza e al datore di lavoro.
Sul piano sanzionatorio, allo scopo di scoraggiare condotte non conformi alle suddette direttive, l’INPS chiarisce che in caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate nei confronti del lavoratore inadempiente le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie (ovvero la decurtazione dell’indennità in misura proporzionale al numero delle giornate di rientro anticipato al lavoro senza previa informativa).

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