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Obbligatorietà di iscrizione ai nuovi albi professionali per le figure sanitarie.

28 Giugno 2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018 (Serie Generale) è stato pubblicato il primo decreto attuativo della legge Lorenzin (legge n. 3/2018) che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia.

In particolare col suddetto decreto, datato 13 marzo 2018, sono stati istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i seguenti 17 albi:

– albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

– albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista

– albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista

– albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico

– albo della professione sanitaria di dietista

– albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia

– albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

– albo della professione sanitaria di igienista dentale

– albo della professione sanitaria di fisioterapista

– albo della professione sanitaria di logopedista

– albo della professione sanitaria di podologo

– albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia

– albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

– albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica

– albo della professione sanitaria di terapista occupazionale

– albo della professione sanitaria di educatore professionale

– albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tali albi si vanno ad aggiungere a quelli dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari (entrambi esistenti presso i relativi collegi).

L’importanza di tale novità legislativa risulta di tutto rilievo se si considera che lo svolgimento da parte di soggetti privi della prevista iscrizione all’Albo di attività riservate ad una particolare figura professionale è idoneo ad integrare gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p. e s.m.i.

Secondo quanto comunicato dalla Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione della prevenzione, con circolare n. 39/2018 del 18 giugno u.s. (indirizzata, tra gli altri, al Ministero della Salute) «salvo imprevisti, dal 1° luglio, i professionisti appartenenti alle 17 professioni per le quali il D.M. 13 marzo 2018 ha istituito i relativi albi, potranno presentare domanda di iscrizione, dematerializzata, tramite il portale www.tsrm.org».

La procedura di valutazione da parte degli organi preposti dovrebbe concludersi entro tre mesi dalla presentazione della domanda in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del DPR n. 221/1950 (concernente l’approvazione del regolamento per l’esecuzione del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse).

Tuttavia, il Ministero della Salute, rispondendo (con nota del 7 giugno 2018) ad un quesito del Presidente della succitata Federazione, ha chiarito che – secondo quanto rilevato dalla precedente circolare del Ministero della Salute diramata, in data 4 giugno 2018, a tutti gli Assessorati alla salute delle Regioni e delle Province Autonome – sussiste, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 13 marzo 2018, un periodo transitorio di 18 mesi durante il quale “i professionisti abilitati all’esercizio di una professione sanitaria ma privi ancora di iscrizione all’albo dovranno essere ammessi alle selezioni con riserva, con l’obbligo di regolarizzare la propria posizione al termine del perfezionamento delle procedure amministrative”, ovvero entro il mese di settembre 2019.

Seppure il suddetto chiarimento ministeriale faccia riferimento soltanto alle nuove assunzioni, si ritiene che le strutture sanitarie potranno richiedere sia ai lavoratori di nuova assunzione, sia a quelli già in forza di avviare la suddetta procedura acquisendo, in questa prima fase, una loro dichiarazione corredata dalla produzione dei documenti comprovanti la predetta attivazione, potendo attendere – fino al mese di settembre 2019 – l’acquisizione della definitiva documentazione attestante l’iscrizione all’albo di appartenenza.

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