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Nuovo stop per l’Enpam

7 Novembre 2025

Prosegue così la battaglia legale dell’ENPAM per estendere anche agli enti senza scopo di lucro il contributo previsto dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, pari al 2% del fatturato prodotto in regime di accreditamento grazie alle prestazioni dei medici che operano in regime di collaborazione autonoma.

L’Ente previdenziale, nonostante gli esiti negativi dei primi gradi di giudizio e il parere contrario espresso dal Ministero del Lavoro all’ARIS, continua a sostenere che l’interpretazione sinora accolta dai giudici e dal Dicastero vigilante – secondo cui il contributo in questione si applica, come testualmente recita la norma, solo agli enti aventi natura societaria – sarebbe incostituzionale, in quanto discriminerebbe i medici degli enti senza scopo di lucro rispetto ai loro colleghi operanti nelle società di capitali.

Questa volta, a farne le spese è stato un IRCCS di diritto privato, gestito da una fondazione no-profit, destinatario di un decreto ingiuntivo per il recupero del “contributo 2%” non versato negli anni precedenti.
La fondazione, assistita dall’avv. Giovanni Costantino, si è tempestivamente opposta, ottenendo una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Roma. L’ENPAM ha quindi proposto appello, ribadendo che l’esclusione dal contributo degli enti non societari finirebbe per discriminare i medici collaboratori di tali istituzioni rispetto ai loro colleghi del settore profit.

Con sentenza n. 3460 del 28 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Roma ha tuttavia rigettato il ricorso dell’Ente previdenziale, confermando che l’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 riguarda esclusivamente le società professionali mediche o odontoiatriche e le società di capitali.
La norma – spiega la Corte – è stata introdotta per colmare una lacuna del sistema previdenziale, assicurando che anche i medici specialisti esterni operanti in strutture societarie fossero soggetti a contribuzione, evitando così che l’uso della forma societaria servisse a eludere gli obblighi previdenziali.
L’obbligo, pertanto, non si estende ad altri soggetti, come enti ecclesiastici o morali, anche se svolgono attività sanitaria in forma organizzata e ricevono compensi dal Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte ha inoltre evidenziato che la diversa finalità – benefica e non lucrativa – di tali enti giustifica la differenza di trattamento rispetto alle società private e che tale distinzione non è irragionevole né incostituzionale.
A tal fine, secondo la sentenza, è del tutto irrilevante il carattere imprenditoriale dell’attività, poiché anche in tale ipotesi gli enti in questione (ecclesiastici o meno) non distribuiscono utili, i quali sono destinati “allo sviluppo delle attività fondazionali di ricerca e assistenza…”.

Infine, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui i medici operanti presso strutture non lucrative risulterebbero discriminati, chiarendo che il contributo previsto dalla legge n. 243/2004 ha natura solidaristica ed è privo di qualsiasi rapporto di corrispettività con le prestazioni erogate in favore del singolo professionista.

Visto l’accanimento dell’ENPAM, è prevedibile che neppure questa sentenza metterà la parola fine all’annosa querelle, poiché l’Ente previdenziale potrebbe proporre ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte d’Appello di Roma, tuttavia, rappresenta una autorevole conferma della correttezza dell’operato delle strutture sanitarie senza scopo di lucro – religiose o meno – e, si auspica, un importante passo avanti verso la definitiva risoluzione della situazione di incertezza interpretativa che da oltre vent’anni affligge il settore.

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