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Nuovo bonus carburante: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

22 Luglio 2022

Con circolare n. 27/E del 14 luglio scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al bonus carburante introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 21/2022.

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, il Legislatore ha infatti previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti, per il periodo di imposta 2022, buoni benzina o titoli analoghi non soggetti ad imposizione fiscale (ai sensi dell’art. 51, c. 3, del TUIR) sino all’importo massimo di 200 euro ciascuno.

Con la circolare in commento, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito in tale contesto l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, avendo riguardo anche alle modalità di applicazione di tale bonus.

Più precisamente, sul piano soggettivo, l’agevolazione potrà essere applicata dai datori di lavoro che operano nel settore privato, dai soggetti che non svolgono un’attività commerciale e dai lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti (con esclusione invece delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 d.lgs. 165/2001).

Va inoltre evidenziato che, per poter fruire dei buoni benzina, la legge non prevede alcun limite reddituale, tenuto conto che tale bonus, come detto, è volto ad agevolare i lavoratori colpiti dal caro carburanti.

Quanto ai potenziali beneficiari, saranno considerati tali tutti i percettori di reddito da lavoro dipendente, che potranno ricevere sin da subito i citati buoni, nel rispetto dei limiti di legge, senza necessità di preventivi accordi contrattuali (salvo il caso in cui i buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato).

Sul piano oggettivo, poi, i buoni potranno essere erogati per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano) nonché – per identità di ratio – per la ricarica di veicoli elettrici.

La circolare chiarisce inoltre che il bonus rappresenta una misura ulteriore e differente rispetto a quanto già previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR, con la conseguenza che “i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina)”.

Venendo al piano contabile, si rammenta che – ove in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore ai limiti prescritti – il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione ordinaria l’intero valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Secondo il principio di cassa allargato, peraltro, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (e quindi, nel caso di specie, sino al 12 gennaio 2023).

In tale contesto, ciò che rileva è il momento in cui il benefit viene percepito dal dipendente (e cioè quando il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante ed entra nel compendio patrimoniale del percettore), a prescindere dal concreto e successivo utilizzo.

La modalità di erogazione dei buoni è quella ordinaria di cui all’art. 51, c. 3-bis del TUIR: l’erogazione, infatti, potrà avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Da ultimo, l’Autorità finanziaria ha chiarito che i buoni in questione possono anche avere una funzione retributiva, potendo sostituire i premi di risultato in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 182-190, l. 208/2015, sempre che gli stessi vengano erogati nell’anno 2022 (tenuto conto della temporaneità della disposizione).

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