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Nuovi interventi del Governo in materia di giustizia e COVID-19

27 Marzo 2020

Tra le recenti misure adottate dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, stante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, rientrano anche ulteriori interventi sul fronte della giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.

Il Decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18, pubblicato sulla G.U. lo scorso 17 marzo) non si è limitato a disporre una mera proroga del periodo di sospensione di tutte le udienze civili e penali e dei relativi termini processuali (fino al prossimo 15 aprile), ma reca con sé il merito di aver abrogato espressamente gli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 news, riscrivendone il contenuto e così chiarendo i numerosi dubbi interpretativi che le laconiche formulazioni del precedente provvedimento avevano inevitabilmente ingenerato negli operatori del diritto impegnati nella sua concreta applicazione.

Di seguito si riassumono le principali disposizioni emanate dall’art. 83 (e dall’art. 46) del Decreto Cura Italia, con particolare riferimento all’ambito civilistico e, per ciò che qui interessa, a quello giuslavoristico.

*

A) Rinvio delle udienze.

Il comma 1 dispone il rinvio d’ufficio delle udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ferme restando le eccezioni espressamente previste dal successivo comma 3 (sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell’abrogato art. 2, co. 1 lett. g del precedente decreto).

Trattasi delle controversie che, attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, quali ad esempio, quelle di competenza del Tribunale per i minorenni, o relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari derivante da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio ed affinità, ovvero procedimenti cautelari e/o per l’adozione di provvedimenti che incidano sulla capacità giuridica di soggetti e/o relativi ad accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori.

Il citato comma 3 contiene altresì una previsione di carattere generale, secondo cui rientrano fra le eccezioni alla sospensione “in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Tuttavia, diversamente dal precedente decreto, che nulla chiariva in merito alla portata applicativa di tale previsione, il nuovo testo normativo chiarisce che la dichiarazione di urgenza deve essere espressamente fatta dal capo dell’ufficio giudiziario (o dal suo delegato), “in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile” e, per le cause già pendenti, “con provvedimento del giudice istruttore… egualmente non impugnabile”.

In tal modo, le parti ed i difensori dovranno essere informati in merito alla eventuale dichiarazione d’urgenza effettuata dai capi degli uffici giudiziari, così da non incorrere, per tali procedimenti, in alcuna decadenza e/o conseguenza dovuta alla mancata comparizione all’udienza.

Nel periodo di sospensione (9 marzo-15 aprile), e limitatamente ai procedimenti non sospesi (e dunque rientranti nell’eccezione di cui al comma 3), i capi degli uffici giudiziari potranno adottare le misure previste dai commi 6 e 7.

In particolare, potrà essere disposta la trattazione delle udienze urgenti ed indifferibili, (che non richiedano la presenza delle parti, ma dei soli difensori) mediante collegamento remoto, utilizzando i software individuati con provvedimento del Direttore dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia (skype for business, teams).

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B) Sospensione dei termini.

B.1) Termini processuali.

Il comma 2 del suddetto articolo prevede la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, (e dunque per n. 37 giorni), del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili…”, chiarendo come tale sospensione debba ritenersi valevole anche per l’adozione di provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti etc.) e per il deposito della loro motivazione, nonché per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (ad es. ricorso ex art. 414 cpc, ricorso in appello) e dei procedimenti esecutivi (atto di pignoramento presso terzi etc.).

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che qualora i termini abbiano inizio durante il periodo di sospensione, “l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”, con la conseguenza che i suddetti termini inizieranno a decorrere dal prossimo 16 aprile.

Anche con riferimento ai termini cd “a ritroso”, ovvero che si computano a partire da una certa data e andando all’indietro (ad es., deposito della memoria di costituzione in giudizio fino a 10 giorni prima dell’udienza e/o di note autorizzate), il comma 2 dispone che quando il termine ricade, in tutto in parte, nel periodo di sospensione, “è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

A titolo esemplificativo, qualora sia stabilito il termine per il deposito di note autorizzate fino a 10 giorni prima dell’udienza, ed il citato termine ricada nel periodo compreso fra il 9 marzo ed il 15 aprile (es. udienza 20 aprile e termine 10 aprile), sarà l’udienza, ancorché non ricadente nel periodo di sospensione, ad essere differita a data successiva, con contestuale differimento del relativo (es. rinvio dell’udienza al 30 maggio, termine per il deposito delle note 20 maggio).

B2) Termini non processuali.

A tale riguardo, il comma 8 dell’art. 83 contempla espressamente la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (ad es. il deposito del ricorso giudiziale per impugnativa del licenziamento nel termine di 180 giorni).

Mentre, con riferimento ai licenziamenti individuali e collettivi, secondo l’art. 46 del decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e per i successivi 60 giorni (fino al 16 maggio 2020), resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (art. 4 e 24, l. 223/91), mentre le procedure già avviate in epoca antecedente alla 17 marzo, restano sospese per i successivi 60 giorni.

Parimenti, fino al 16 maggio 2020, i datori di lavoro non potranno adottare, nei confronti dei propri dipendenti, provvedimenti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ovvero motivati da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa), mentre resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, la possibilità di procedere ai licenziamenti per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro).

Quanto, infine, ai termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, nonostante l’art. 46 si intitoli “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, nulla viene previsto in merito, con la conseguenza che tale adempimento dovrà ritenersi soggetto al rispetto dell’ordinario termine previsto dalla legge (60 giorni), non beneficiando di alcuna sospensione.

*

C) Disposizioni per il periodo decorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

Con riferimento a tale periodo, i commi 6 e 7 del nuovo decreto – come anche il precedente – individuano una fase di gestione discrezionale dell’emergenza, nel senso che i relativi poteri organizzativi (anche relativi all’eventuale trattazione delle udienze in remoto e/o alle modalità concrete di accesso agli uffici giudiziari) vengono demandati ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l’Autorità sanitaria regionale ed il Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Si resta, dunque, in attesa dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza dei citati uffici giudiziari, così come previsto dai suddetti commi 6 e 7 dell’art. 83, all’esito dei quali verranno pubblicati ulteriori approfondimenti.

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