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Nuovi interpelli in materia di detassazione e welfare aziendale.

26 Luglio 2019

Con le recentissime risposte ad interpello n. 205 e n. 212 del 2019, l’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente i temi della detassazione e del welfare aziendale, tornando, in primo luogo, sulla possibile vigenza retrodatata degli accordi aziendali in materia di detassazione.

Al riguardo, si rammenta che l’Agenzia, seppur in aperto contrasto con quanto affermato dalla prevalente dottrina (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, parere n. 8/2011), ha da tempo affermato che gli accordi in materia di detassazione non possono essere applicati con effetto retroattivo.

Tale principio, tuttavia, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, doveva essere applicato tenendo conto dei principi di imputazione previsti dall’art. 51 del TUIR (e, cioè, del principio di cassa), cosicché è stata affermata la possibilità di “applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso” (Agenzia delle Entrate, circ. 9/2011).

In altri termini, pertanto, secondo il parere espresso in quell’occasione, gli accordi in materia di detassazione potevano essere stipulati anche successivamente al periodo di riferimento del premio di risultato, purché prima dell’erogazione del premio.

A ciò si aggiunga che il Ministero del Lavoro, con circ. 14/2014, ha precisato che qualora l’accordo relativo all’anno precedente non sia stato disdettato, la detassazione può essere applicata anche “anche per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo (…), confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell’applicazione delle misure di “efficientazione”. La continuità nell’applicazione delle misure e la conferma in base al nuovo accordo (…), infatti, possono considerarsi indice – per i fini che qui interessano – di proseguire nell’impegno ad una “efficientazione” aziendale, volontà che, in definitiva, potrà essere “ratificata” dalla sottoscrizione (…) di un accordo “conforme” (…)”.

Ciò posto, con la recente risposta ad interpello n. 205 del 25 giugno u.s., l’Agenzia delle Entrate ha manifestato un orientamento difforme rispetto a quanto precedentemente affermato.

Ed infatti, oltre a confermare la non retroattività degli accordi in materia di detassazione (principio da cui l’Agenzia non si è mai discostata), ha ulteriormente precisato che “la funzione incentivante delle norme in esame (…) in tanto può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”.

Sulla base di tale principio, pertanto, l’Autorità amministrativa ha ritenuto non applicabile la detassazione nel caso esaminato, in quanto l’accordo relativo al premio 2018 (con pagamento nel 2019) era stato sottoscritto il 28 novembre 2018.

Con la successiva risposta ad interpello n. 212 del 27 giugno u.s., inoltre, è stato affrontato il tema dell’individuazione del momento in cui i fringe benefits goduti dal lavoratore a titolo di welfare aziendale, in sostituzione del premio di risultato, divengono rilevanti ai fini del rispetto del limite dei 3000 euro previsto dal comma 182 della Legge di Stabilità 2016 e degli altri limiti fiscali.

Sul punto, infatti, si rammenta che gli accordi aziendali possono prevedere la facoltà, per i lavoratori, di convertire il premio di risultato in misure di welfare, le quali – laddove rientrino tra le fattispecie di cui all’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR e nei limiti in cui il premio sia detassabile – sono esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Ciò posto, l’Agenzia, nella risposta in esame, ha fornito indicazioni diverse per quanto riguarda il limite dei 3000 euro previsto dal citato comma 182 e per gli altri limiti.

Con riferimento al primo, infatti, è stato ribadito che, nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha esercitato la propria opzione.

Di conseguenza, il valore del benefit deve essere decurtato dal “budget” di 3000 euro nell’anno in cui il lavoratore abbia optato per la conversione del premio, indipendentemente dal momento in cui godrà della misura di welfare prescelta.

Per quanto riguarda, invece, gli altri limiti previsti dall’art. 51 del TUIR (ad esempio, quello di 258,23 euro per i buoni spesa/carburanti), deve trovare applicazione, secondo l’Amministrazione Finanziaria, il principio di cassa, cosicché i benefits rilevano nel momento in cui usciranno “dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente”.

Ad esempio, pertanto, in caso di utilizzo di piattaforme on line, occorre far riferimento al momento in cui il dipendente “effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria”.

Con l’intervento in esame, infine, l’Amministrazione Finanziaria entra nel merito della nozione di “familiari” utilizzata dall’art. 51 del TUIR, precisando che alla stessa devono essere assimilati, per espressa indicazione normativa, le persone che siano parte della medesima unione civile, ma non quelle che siano legate da una semplice convivenza di fatto.

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