Il recente Decreto del Ministro del Lavoro del 5 ottobre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre u.s.) – nell’istituire il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’art. 24, comma 27, d.l. 201/2011 – ha previsto due tipologie di incentivi per la creazione di nuova occupazione.
In particolare, infatti, il predetto Decreto – pur se entro determinati limiti di spesa – ha stabilito che le trasformazioni dei contratti a tempo determinato di giovani (sino ai 29 anni di età) e di donne (indipendentemente dall’età anagrafica), nonché le c.d. stabilizzazioni (sempre delle suddette categorie di persone) dei collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) e degli associati in partecipazione con contratti a tempo indeterminato, ove avvengano entro 6 mesi dalla cessazione dei predetti contratti e comunque non oltre il 31 marzo 2013, siano incentivate mediante l’erogazione di un contributo pari a 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
Inoltre, una ulteriore tipologia di incentivo è prevista anche in caso di stipula di contratti di lavoro full time a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, da parte dei giovani e delle donne sopra richiamati, a condizione, tuttavia, che, per effetto delle assunzioni in questione, si determini un incremento della base occupazionale.
In linea generale, pertanto, risultano esclusi a priori da tale secondo incentivo solamente i contratti stipulati per ragioni sostitutive, i quali, come noto, non comportano alcun aumento della popolazione lavorativa impiegata.
Ad ogni modo, per ciascuna assunzione a tempo determinato avente le suddette caratteristiche, fino ad un massimo di dieci per ciascun datore di lavoro, avvenuta sino al 31 marzo 2013, l’Inps corrisponderà un incentivo del valore di 3.000 euro, elevato, peraltro a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi ed a 6.000 euro, in caso di durata superiore a 24 mesi.
Al fine di richiedere gli incentivi in questione è necessario presentare un’apposta domanda all’Inps, il quale provvede al pagamento, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in un’unica soluzione, una volta decorsi sei mesi.
Al riguardo, il predetto Istituto previdenziale – con circolare n. 122 del 17 ottobre u.s. – ha precisato che la domanda in questione può essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it.
L’applicazione rilascia un’attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che – in caso di insufficienza delle risorse residue – individua gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.
Si precisa, inoltre, che tutti gli incentivi in questione spettano unicamente per le trasformazioni, le stabilizzazioni o le assunzioni avvenute successivamente alla data di pubblicazione del Decreto (17/10/2012) e, pertanto, non sarà possibile beneficiare degli stessi per i rapporto instaurati in precedenza.
Infine, occorre segnalare che – come precisato anche dall’Inps con la predetta circolare n. 122/2012 – gli incentivi in questione sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa e, pertanto, il datore di lavoro che ne beneficia è tenuto a rispettare quanto stabilito dal regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore (“de minimis”), ai sensi del quale l’importo massimo di aiuti che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000.
In particolare, quindi – all’atto della richiesta – ciascuna struttura dovrà dichiarare (mediante la modulistica già predisposta dall’Inps) di non aver percepito nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti a titolo “de minimis”, ovvero, in caso contrario, di averne beneficiato, nel medesimo periodo, per un importo comunque inferiore a quello massimo di € 200.000 stabilito dal predetto Regolamento.