16 Marzo 2021
Con il recente decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, il Governo ha introdotto misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, concentrandosi in particolare sugli interventi di sostegno per i genitori lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
L’art. 2 del suddetto decreto, infatti, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha previsto fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
Sebbene tale disposizione sia stata mediaticamente presentata come un diritto allo smart-working, tuttavia la stessa (come già avvenuto nel corso del 2020) non introduce alcun automatismo, facendo sempre salve le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Ed infatti, qualora la prestazione non possa essere eseguita da remoto, è previsto che i citati lavoratori possano fruire – nelle medesime ipotesi – di un congedo dal lavoro finalizzato alla cura dei figli che sarà retribuito con un’indennità pari al 50% della retribuzione solo per chi ha figli minori di 14 anni e non sarà retribuito invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni (fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Detto beneficio, peraltro, è riconosciuto anche ai genitori di figli con situazioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, della l. 104/1992 per cui sia stata disposta la sospensione scolastica o la chiusura del Centro assistenziale presso cui risiede.
Peraltro, gli eventuali periodi di congedo parentale ex d.lgs. 151/2001 che siano stati fruiti dai genitori nei sopraindicati casi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 13 marzo u.s. (data di entrata in vigore del decreto), potranno essere convertiti – a domanda – in congedi COVID (con conseguente diritto alla citata indennità) e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Inoltre, nei casi sopraesposti, agli operatori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari) – così come, in generale, ai lavoratori autonomi, alle forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ed alle forze dell’ordine – che non si avvalgano del lavoro agile o del congedo di cui sopra, è consentito di usufruire di un bonus baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, per i figli conviventi minori di 14 anni, che verrà erogato tramite il libretto di famiglia o direttamente al richiedente al ricorrere di specifici casi (come nell’ipotesi di iscrizione ai centri estivi etc.).
Dette misure, peraltro, saranno alternative anche rispetto ai genitori, tenuto conto per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce del congedo, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà fruire dell’astensione dal lavoro o del bonus baby-sitting (salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopraindicate).
Giova evidenziare, da ultimo, che per entrambi i suddetti benefici le modalità operative dovranno essere rese note da parte dell’INPS, che potrà non prendere in considerazione le domande pervenute oltre il limite di spesa stanziato dal Legislatore.
Download Nuovi congedi e bonus baby-sitting per i genitori lavoratori