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Nuovi Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

24 Ottobre 2010

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine al regime fiscale applicabile allo straordinario.

Con circolari nn. 47/E E 48/e del 27 settembre 2010 l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in ordine all’argomento (già trattato con risoluzione 83/E del 17 agosto 2010) dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario.

In particolare, con la circolare 47/E l’Agenzia ha definitivamente chiarito che in base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è “solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività”, vincolo che può ben sussistere sia nell’ipotesi di straordinario “forfetizzato”, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro.

In altri termini, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, “l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività”.

La medesima nota, inoltre, specifica che anche le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche possono essere assoggettate al regime fiscale in questione, sempreché, naturalmente, siano anch’esse collegate ad incrementi di produttività ed efficienza.

Allo stato, pertanto, non possono più sussistere dubbi in merito alla necessità (già segnalata dallo scrivente con news del 14 settembre u.s.) che i compensi in questione – al fine di essere assoggettati all’aliquota fiscale del 10% – debbano dare luogo (o, comunque, essere collegati) ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa, i quali non possono affatto essere considerati in re ipsa.

Conseguentemente, le retribuzioni per lavoro straordinario (come, peraltro, gli altri emolumenti indicati nella risoluzione 83/2010) potranno essere assoggettati all’aliquota agevolata solamente ove risulti la prova documentale della correlazione degli stessi agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Tale prova – in particolare – dovrà consistere “in una documentazione proveniente dall’impresa” che potrebbe essere anche costituita da una dichiarazione con la quale “l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa”.

Quanto alle modalità operative, con la menzionata circolare 48/E l’Agenzia delle Entrate – prendendo atto della difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti dalla risoluzione 83/2010 (cfr., sul punto, la news del 14 settembre u.s.) – ha previsto che il rimborso delle maggiori imposte pagate negli anni 2008 e 2009 potrà avvenire mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 (i quali saranno opportunamente integrati).

Pertanto, le strutture dovranno indicare nel CUD/2011 (relativo alle retribuzioni corrisposte nell’anno 2010) le somme erogate nel biennio 2008 – 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni e il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

 

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