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Nuove procedure per le dimissioni a seguito del D.M. del 15 dicembre 2015

9 Febbraio 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 è stato pubblicato il D.M. del 15 dicembre 2015 contenente le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del d.lgs. 151/2015.

A partire dal 12 marzo 2016, pertanto, le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno essere necessariamente presentate con le modalità di cui al suddetto decreto, che richiedono, in primo luogo, di essere in possesso di un codice PIN INPS (che è possibile richiedere on-line o recandosi personalmente in qualunque sede) e di essere registrati nel Portale ClicLavoro.gov.it.
Dopo aver svolto tali semplici procedure, il lavoratore potrà accedere, tramite il Portale Lavoro.gov.it, al form on-line per compilare il modulo predisposto che, una volta salvato, verrà automaticamente trasmesso sia al datore di lavoro nella casella di posta elettronica certificata che alla DTL competente, mediante notifica nel proprio cruscotto (al fine di permettere a quest’ultima di poter visionare il contenuto della comunicazione).

In tal modo, dunque, è stato eliminato l’obbligo per il lavoratore di consegnare personalmente la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro e la necessità di concludere le dimissioni presso la DTL o i Centri per l’Impiego.
Inoltre, data la delicatezza e la rilevanza delle informazioni contenute in tali procedure, ogni modulo compilato e salvato presenterà al suo interno due informazioni fondamentali: la data di trasmissione (che corrisponderà al momento del salvataggio), in modo da individuare con certezza il momento della comunicazione (da cui far decorrere, eventualmente, i tempi per il recesso), ed un codice identificativo, ai fini del riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento stesso.

Naturalmente l’iter sopra presentato, a seguito delle recenti modifiche, non è l’unico idoneo ai fini della validità della comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; infatti, per ovviare alle difficoltà che potrebbe incontrare chi non è solito usare mezzi telematici è stata prevista la possibilità di eseguire tali adempimenti mediante il supporto di soggetti a ciò abilitati che effettueranno la procedura in vece dell’interessato (quali i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione).
Tra le novità introdotte dal recente decreto ministeriale occorre menzionare anche la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo (corrispondente al momento del salvataggio della comunicazione e automatica spedizione al datore di lavoro e alla DTL); tale revoca avverrà seguendo lo stesso iter informatico precedentemente utilizzato (o mediante il supporto di soggetti abilitati) e modificando il modulo compilato per la richiesta di dimissioni: in tal modo al momento dell’ultimo salvataggio risulterà avvenuta la revoca delle precedenti dimissioni e il documento modificato sarà nuovamente notificato.

Inoltre, poiché la nuova disciplina prevede la consegna della domanda di dimissioni immediatamente sia al datore di lavoro sia alla DTL, mediante il salvataggio del modulo compilato, non sarà più necessaria la convalida (come, invece, veniva richiesto in passato al fine di eliminare o quantomeno scoraggiare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco).
Per completezza, si evidenzia che a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno essere necessariamente presentate con le modalità di cui al suddetto decreto, ad esclusione di quelle durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento o, comunque, durante i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, che dovranno continuare ad essere convalidate da parte del Ministero del lavoro presso la DTL di competenza.

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