area clienti

Nuove precisazioni ministeriali in materia di intervallo minimo tra due contratti a tempo determinato

23 Novembre 2012

Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n. 27 del 7 novembre u.s., è nuovamente intervenuto sulle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (l. 92/2012) in materia di lavoro a termine, fornendo importanti precisazioni su tale disciplina, anche alla luce delle novità introdotte in sede di conversione del c.d. Decreto Sviluppo (decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012) e, in particolare, attribuendo alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello la possibilità di ridurre i termini che necessariamente devono intercorrere tra un contratto a tempo determinato ed il contratto successivo.

Come già illustrato in una precedente nota, infatti, la Riforma Fornero è intervenuta in maniera incisiva sulla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, pur avendo introdotto alcune importanti agevolazioni per il ricorso a tale fattispecie contrattuale (a titolo esemplificativo, mediante l’istituzione del c.d. contratto acausale per la durata massima di 12 mesi), ha limitato tuttavia la reiterazione di più rapporti a termine, sia includendo nel limite massimo di 36 mesi di cui all’art. 5 l. 368/2001 anche i contratti di somministrazione, sia aumentando i periodi di sospensione che necessariamente devono intercorrere tra più contratti a tempo determinato.
A seguito dell’entrata in vigore della legge in questione, infatti, è possibile stipulare nuovi contratti a termine con i medesimi lavoratori solamente un volta che siano decorsi rispetto alla cessazione dei precedenti almeno 60 o 90 giorni (anziché 10 o 20), a seconda della durata (inferiore o superiore a 6 mesi) dell’ultimo rapporto di lavoro.
Nel suo testo originario, inoltre, la l. 92/2012 assegnava solo alla contrattazione interconfederale o nazionale la possibilità di derogare ai suddetti periodi, riducendoli sino a 20/30 giorni, a seconda della durata del precedente rapporto di lavoro (inferiore o superiore a sei mesi).
In tale quadro, la contrattazione decentrata (aziendale o territoriale) non poteva prevedere le deroghe in questione senza un’apposita delega da parte dei livelli negoziali superiori. Inoltre, la riduzione dei termini di cui trattasi poteva avvenire solamente in quei contesti lavorativi caratterizzati dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla  proroga di una commessa consistente.

È inoltre previsto che, in caso di inattività delle parti collettive, successivamente al 18 luglio 2013, il Ministero del Lavoro possa provvedere autonomamente ad individuare i casi in cui possono operare i suddetti termini ridotti di 20/30 giorni.
Su tale disciplina, poi, è  intervenuta la legge di conversione del c.d. Decreto Sviluppo, la quale ha precisato che “i termini ridotti di cui al primo periodo [cioé i termini di 20 o 30 giorni sopra descritti, n.d.r.] trovano applicazione per le attività di cui all’art. 4-ter  [attività stagionali, n.d.r.] e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
È evidente come tale ulteriore disposizione possa, almeno apparentemente, essere ritenuta in contrasto con l’originario impianto della norma (comunque ancora formalmente in vigore), in quanto, per effetto dell’ulteriore novità legislativa, sembrerebbe legittimata a ridurre i termini in questione anche la contrattazione decentrata (a prescindere da una eventuale delega in tal senso),  senza, peraltro, alcun limite legato all’assetto organizzativo del datore di lavoro.
Tale interpretazione, è stata confermata dalla circolare in esame, la quale, dopo aver precisato il carattere interpolativo (e cioè di consapevole alterazione del testo) della disposizione introdotta dal Decreto Sviluppo, ha chiarito che la stessa “rende valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati (avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, etc.).

A prescindere dall’incoerenza del dettato normativo, tale interpretazione pare corrispondere alla reale intenzione del legislatore, il quale, mediante l’emendamento in questione (emendamento n. 46.04, proposto dall’onorevole Silvano Moffa, con l’accordo di tutta la maggioranza) ha inteso procedere ad una “riduzione dei termini tra un contratto e l’altro, che favorisce i lavoratori più giovani” (Cesare Damiano, Commissioni Riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo, 17 luglio 2012).
Inoltre, si evidenzia che il Ministero del Lavoro ha fatto propria tale finalità, comunicando – per voce dello stesso Ministro Elsa Fornero – che, mediante il decreto ministeriale previsto dall’originario testo della Riforma, sarà “ridotto a un mese al massimo il termine di sospensione tra un rinnovo e l’altro” (Elsa Fornero, intervista pubblicata sul quotidiano “La Stampa” del 16 ottobre 2012).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le strutture potranno già procedere alla stipula degli accordi in questione con le OO.SS. aziendali e territoriali.

Potrebbe interessarti anche
Tipologie Contrattuali
Lavoro intermittente: il ccnl non può vietarlo
Negli ultimi tempi le note con le quali l’Ispettorato Nazionale del lavoro for...
2 min
Tipologie Contrattuali
Conversione del contratto a termine ed applicazione del regime delle tutele crescenti
Con sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata...
2 min
Tipologie Contrattuali
Contratti d’appalto: disciplina del reverse charge.
Con la recentissima risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle E...
4 min
Tipologie Contrattuali
Il divieto di subappalto non esclude la responsabilità solidale del committente
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 27832 del 25 ottobre 2...
2 min
Tipologie Contrattuali
Contratto part time e assenza di forma scritta: il rapporto di lavoro deve considerarsi full time.
Con recente sentenza n. 14797 del 30 maggio 2019, la Corte di Cassazione torna a...
3 min