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Nuove precisazioni dell’Inps in merito al Fondo di Solidarietà Residuale

29 Settembre 2014

L’Inps, con due recenti documenti di prassi amministrativa (circ. 100/2014 e mess. 6897/2014), ha fornito alcuni (attesi) chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento del Fondo di Solidarietà Residuale.
Come già si è avuto modo di precisare con news pubblicata on line in data 5 settembre u.s., il suddetto Fondo – previsto dall’art. 3 della Riforma Fornero (l. 92/2012) e regolamentato dal d.i. 7 febbraio 2014 – è stato istituito al fine di fornire un sostegno al reddito sostanzialmente analogo alla cassa integrazione ai lavoratori di aziende con almeno 15 dipendenti non tutelati dalla CIGS o da Fondi Bilaterali (istituiti dalla contrattazione collettiva).

Non era del tutto chiaro, tuttavia, quali fossero i datori di lavoro concretamente assoggettati a tale Fondo (e, quindi, obbligati al pagamento dei relativi contributi).
Con il messaggio e la circolare sopra citati, pertanto, l’Inps – nel confermare che “rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione (…) dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria” – ha precisato i codici statistico contributivi delle aziende in questione.
In particolare, per quanto riguarda il settore sanitario, è stato chiarito che possono beneficiare delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori dipendenti da aziende a cui sia stato attribuito il c.s.c. n. 7.07.04, e cioè le case di cura e le cliniche private (generale e specializzate), ove occupino più di 15 dipendenti.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che, con ogni probabilità, saranno onerate della contribuzione in questione tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, salvo che siano stati stipulati accordi sindacali per la costituzione di eventuali fondi bilaterali.
Nondimeno, la circolare n. 100/2014 precisa che la concreta individuazione delle aziende gravate dell’onere in questione sarà effettuata direttamente dall’Inps mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione “0J”.

Tale codice sarà assegnato (a prescindere dal requisito dimensionale che sarà oggetto di separata verifica tramite i flussi Uniemens) mediante comunicazione nel cassetto previdenziale.
Le strutture così individuate – ove occupino più di 15 dipendenti – dovranno procedere al pagamento della contribuzione al Fondo con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
La circolare, inoltre, prevede che le strutture che operino con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzino il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, debbano dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione di un ulteriore codice di autorizzazione (C.A. “2C”) che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
Inoltre, è stato chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro (ad esempio: una società, una Fondazione o un Ente ecclesiastico) eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti previdenziali, il requisito occupazionale debba essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

Come già si è avuto modo di precisare nella precedente nota, il finanziamento del Fondo avviene mediante: a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo a carico dei lavoratori (tale contributo è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dall’accesso all’ammortizzatore sociale); b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell’attività  lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Quanto alle scadenze per il pagamento del contributo ordinario, l’Inps – dopo alcune iniziali prese di posizione piuttosto rigide – ha rinviato al 16 dicembre 2014 il termine per il versamento dello 0,50%, riferito al periodo “gennaio–settembre 2014”, senza nessun interesse. La scadenza del pagamento del medesimo contributo per il mese di ottobre 2014, invece, è stata confermata al 16 novembre 2014.

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