21 Aprile 2020
Con la recente nota U.0353940 del 17 aprile u.s. la Regione Lazio, ad integrazione di quanto già indicato con le note U.0247021, U.0247414, U.0247277 del 26 marzo u.s., ha fornito ulteriori indicazioni alle Strutture private accreditate e alle Aziende sanitarie locali circa le modalità di fatturazione delle prestazioni erogate nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Nello specifico, il provvedimento – con riferimento alle competenze del mese di marzo – consente alle strutture private accreditate di emettere esclusivamente una fattura di acconto per tipologia di prestazione (salva la possibilità di conguaglio) nella misura di 1/12 del 90% del budget 2019; peraltro, le fatture non conformi alle predette disposizioni regionali dovranno essere rifiutate entro 15 giorni dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente.
Per quanto concerne, invece, le competenze del mese di aprile e maggio, al fine di garantire, ove realizzato, l’incasso dei reali corrispettivi a quelle strutture che non abbiano riscontrato contrazioni della produzione, è riconosciuta la possibilità di scegliere tra la modalità di fatturazione in acconto o la fatturazione dell’attività effettivamente resa.
Nel caso di fatturazione della produzione effettivamente erogata, le strutture sono tenute ad attenersi alle consuete modalità di fatturazione e pagamento, emettendo una fattura per singola prestazione, indicando il mese di competenza, in conformità alla Disciplina Uniforme di cui al DCA 243/2019.
Diverso è il caso di fatturazione in acconto, atteso che la nota regionale indica nuove modalità ed obblighi per le strutture che intendano ricorrervi.
Nello specifico, risulta di particolare rilevanza l’indicazione secondo cui le strutture, nel suddetto caso, sono tenute ad autodichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 mediante un modello allegato alla nota in commento, di non essersi avvalsi degli ammortizzatori sociali ordinari (ad esempio CIG ordinaria e straordinaria, CIGD, indennità di mobilità, mobilità in deroga, prepensionamenti, contratti di solidarietà) né delle misure straordinarie previste dal d.l. 18/2020 e dal d.l. 23/2020 (tra cui può essere annoverato l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale INPS) o da altre disposizioni di legge e di non aver proceduto ad una riduzione del personale “contrattualizzato” nel 2019 (indipendentemente dalla fattispecie negoziale utilizzata, ivi inclusi gli eventuali contratti con società esterne) ed impiegato nell’erogazione dell’attività sanitaria.
Peraltro, la presenza di siffatta autodichiarazione rappresenta una condizione necessaria e fondamentale per la liquidazione delle fatture in acconto e la veridicità delle dichiarazioni è soggetta a controllo, anche a campione, secondo le modalità che saranno determinate con un successivo Protocollo tra la Direzione regionale salute, la Direzione regionale lavoro e le Aziende Sanitarie.
La suddetta procedura risulta notevolmente penalizzante per le Strutture private accreditate, le quali, al fine di poter usufruire di una “boccata d’aria finanziaria” soggetta a conguaglio, sembrerebbero dover rinunciare agli ammortizzatori sociali e, quindi, sopportare l’intero costo anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività sanitaria a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Ad ogni modo, in queste ore sono in corso approfondimenti a livello sia politico, sia tecnico, volti ad esaminare le criticità derivanti dalla suddetta circolare regionale ed a individuare eventuali soluzioni.