17 Aprile 2015
La Conferenza Stato/Regioni, in data 18 dicembre 2014, ha predisposto un documento contenente nuove Linee Guida per un’ulteriore tipologia di tirocini, ovvero “i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
Con repertorio n.7/CSR del 22 gennaio 2015 è stato, poi, sancito l’accordo definitivo sul predetto documento che dovrà essere recepito dalle Regioni e Province autonome entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato/Regioni.
Le nuove Linee Guida rinviano, invero, per molti aspetti a quelle dello scorso 24 gennaio 2013 con cui sono state dettate nuove regole in materia; tuttavia rilevano la necessità di istituire e disciplinare in maniera specifica la citata tipologia di tirocinio finalizzata ad agevolare l’inclusione sociale di soggetti “presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti”.
Il riferimento, a titolo esemplificativo, è a persone affette da disabilità e/o invalidità fisiche e/o psichiche, ovvero soggetti con problemi di dipendenza da alcool o stupefacenti o, ancora, con problemi di carattere penale, che attraverso lo strumento del tirocinio potrebbero essere più facilmente inserite nel mondo del lavoro, superando così la loro emarginazione sociale.
Il vantaggio per chi avvia un tirocinio di tale tipologia è che la loro durata massima è doppia rispetto a quella di altre tipologie, ovvero di 24 mesi che potrebbero anche essere prorogati o ripetuti oltre tale durata “in seguito all’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona”, seppure le Regioni e le Provincie autonome abbiano la possibilità di prevedere, in sede di attuazione delle Linee Guida, eventuali deroghe in materia di durata e ripetibilità dei tirocini in questione.
Inoltre, diversamente rispetto alle altre tipologie di tirocini, non è previsto l’obbligo di corresponsione di alcuna indennità al tirocinante da parte del soggetto ospitante; infatti, sul punto, l’art. 5 delle Linee in esame stabiliscono che “l’indennità è corrisposta, di norma [dunque, fatte salve eventuali deroghe disposte in sede regionale, n.d.r.] da parte dell’ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante”.
Infine è anche prevista che la nuova tipologia di tirocini sia sottratta ai limiti numerici previsti dalle Linee Guida del 24 gennaio 2013 con riferimento al numero massimo dei tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.
Per quanto attiene agli altri aspetti del rapporto (dunque, ad esempio, l’individuazione dei soggetti ospitanti, dei soggetti promotori, le garanzie assicurative ovvero le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti) si rinvia espressamente alla disciplina già contenuta nelle Linee guida del 24 gennaio 2013 (e, di conseguenza, nelle specifiche normative regionali).
Considerato che i tirocini non costituiscono per espressa definizione normativa “un rapporto di lavoro” (tanto che non sono soggetti al versamento di contribuzione previdenziale e retribuzione, fatta salva una mera indennità che, nei casi in esame, non è neppure posta a carico delle aziende), tali strumenti certamente potrebbero costituire una valida occasione per formare unità lavorative, impartendo loro particolari competenze utili alle aziende (una volta, beninteso, che la nuova normativa sia recepita nelle sedi competenti, le quali hanno facoltà di definire particolari modalità organizzative al fine di garantire l’inclusione sociale, l’autonomia della persona e la riabilitazione che saranno successivamente oggetto di esame).