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Nuove indicazioni dell’INPS sul bonus baby-sitter

26 Marzo 2020

Con circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito al bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

Il suddetto provvedimento chiarisce, nello specifico, l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del beneficio nonché la procedura di erogazione del bonus mediante libretto di famiglia.

Più precisamente, sul piano soggettivo, l’Istituto conferma la lista dei genitori beneficiari, includendo espressamente i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS o ad altre casse professionali (la cui ammissione al beneficio è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali e che, allo stato, potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS per effettuare la richiesta, prenotando il relativo budget) nonché i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Peraltro, il beneficio in commento è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Resta inoltre ferma la misura del bonus, pari al massimo a 600 euro per nucleo familiare (anche nel caso in cui vi siano più soggetti minori) che, nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato o del comparto sicurezza, difesa o soccorso pubblico, è esteso fino a 1000 euro.

Inoltre, con riferimento al limite di età prescritto dalla normativa ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting (per l’appunto, 12 anni, che in ogni caso non si applica ai figli con disabilità accertata), l’Istituto indica che lo stesso dovrà essere considerato alla data del 5 marzo 2020, data in cui è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

La circolare in commento chiarisce inoltre che, per l’ipotesi in cui i genitori non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio potrà essere richiesto ed erogato in favore del genitore che convive con il minore e, pertanto, in sede di compilazione del modello di domanda per la prestazione, si dovrà autodichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Sul piano operativo, poi, l’Istituto previdenziale indica la procedura di erogazione del beneficio tramite il libretto di famiglia, mediante cui remunerare il baby sitter che, in via eccezionale e limitatamente a detto bonus, potrà anche essere un soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione, l’Istituto ha chiarito che le tempistiche di attivazione della procedura verranno rese note con un successivo messaggio e che, in ogni caso, l’accoglimento dell’istanza avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati, sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico.

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