25 Maggio 2023
Con la recente nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’INL interviene sullo spinoso tema dei controlli a distanza dei lavoratori, fornendo puntuali indicazioni alla luce delle problematiche operative sorte per l’evoluzione tecnologica dei nuovi sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione in uso, nonché dei provvedimenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
Lo Statuto dei lavoratori, all’art. 4, consente il controllo intenzionale a distanza dei lavoratori solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e purché vengano rispettate determinate condizioni.
L’INL rammenta che una condizione imprescindibile per l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori è l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti in azienda e, in assenza di intesa con quest’ultime, l’autorizzazione dell’ITL competente.
L’accordo con le RSA e/o RSU viene qualificato dall’INL come il “percorso prioritario previsto dal Legislatore” e l’autorizzazione può essere rilasciata dall’ITL solo dopo aver fornito idonea dimostrazione dell’assenza delle RSA/RSU o del mancato accordo con esse a seguito di confronto.
In proposito, l’Istituto chiarisce, senza mezzi termini, che l’accordo tra datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o il provvedimento autorizzativo della ITL non possono mai essere supplite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.
Con riferimento alle imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’Ispettorato, l’INL precisa che – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema di controllo – sarà possibile presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente, sempre previa dimostrazione del mancato accordo con la RSA/RSU o dell’assenza delle rappresentanze sindacali.
In tal caso, l’ITL competente, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate.
Invece, le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, potranno stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in assenza di intesa con quest’ultime, presentare una istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.
Per l’ipotesi in cui una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, l’INL precisa che potrà essere presentata una istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l’impianto da autorizzare abbia le medesime caratteristiche di quello già autorizzato.
L’Istituto illustra anche le condizioni per autorizzare l’installazione dei sistemi di geo localizzazione (GPS) sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.), alla luce delle indicazioni fornite dal Garante della protezione dei dati personali.
In particolare, con riferimento alla geolocalizzazione dei mezzi aziendali, l’INL rammenta che il Garante con il provvedimento n. 370/2011 ha segnalato che “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite” e i dati raccolti e trattati dovrebbero essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970.
L’ INL rileva che gli Uffici competenti dovrebbero valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati.
La nota dell’INL, inoltre, approfondisce l’aspetto dei destinatari delle tutele previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, prevedendo che le stesse si estendano anche a coloro che svolgano prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme digitali.
Al riguardo, tenuto conto che, in base al comma 1 dell’art. 47 quinquies del d.lgs. n. 81/2015, alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, l’INL ritiene che le garanzie sui controlli a distanza vadano estese anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, ossia i cd. “riders”.
Viceversa, stante l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, l’INL ritiene che alle prestazioni dei volontari non possano applicarsi le medesime tutele accordate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale, peraltro, non è soggetto ad alcuna interpretazione analogica.
Tuttavia, l’Istituto rappresenta che, a prescindere dalle citate incompatibilità, ai volontari dovrebbe comunque applicarsi la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e che nel caso in cui sul luogo di lavoro siano presenti oltre ai volontari anche lavoratori subordinati, occorrerà attivare le procedure di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavorati al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell’attività del personale dipendente eventualmente presente.