17 Aprile 2014
Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il d. lgs. 39/14 che, all’art. 2, modifica il DPR 313/02 in materia di certificati del casellario giudiziale, prevedendo l’introduzione dell’art. 25 bis.
A mente di tale norma, chi intenda impiegare al lavoro una persona destinata a svolgere attività – professionale o anche solo volontaria – che comporti contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare che non abbia riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Sono sorte diverse difficoltà applicative, collegate ad aspetti formali e sostanziali del nuovo disposto normativo.
Converrà, pertanto, analizzare i profili di maggiore interesse, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia – che ha emanato sul punto una circolare in data 3 aprile u.s., oltre a due note di chiarimento – e dal Ministero del Lavoro che ha emesso la circolare n. 9/14 dell’11 aprile u.s.
Quando si chiede il certificato e quali sono i lavoratori interessati.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo all’atto dell’assunzione, ovvero quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
Peraltro, detto obbligo non è limitato all’ipotesi di assunzione con contratto di lavoro dipendente, estendendosi ad ogni rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, quali ad esempio i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i rapporti libero-professionali, le associazioni in partecipazione, ecc.
In assenza di espressa previsione normativa, si ritiene possibile chiedere il certificato in questione anche in ipotesi di modifica della mansioni di un lavoratore già assunto che venga adibito ad attività che prevedano “contatti diretti e regolari con i minori” in precedenza non svolte.
Rimangono esclusi dall’operatività della norma – almeno sotto il profilo sanzionatorio, atteso che il co. 2 del nuovo art. 25 bis punisce solo i “datori di lavoro” – i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto, quali quelli di volontariato. Precisa infatti il Ministero del Lavoro con la Circ. 9/14 che “per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono le vesti di datore di lavoro”. Sembrerebbe, quindi, desumerne che l’organizzazione di volontariato sia tenuta all’adempimento in questione solo con riferimento ai propri dipendenti.
Tale posizione, tuttavia, appare il risultato di una successiva elaborazione sull’argomento, posteriore anche alla nota di chiarimento del Ministero della Giustizia con la quale si precisava che, atteso il riferimento al “datore di lavoro” contenuto al comma 2, dovessero escludersi dall’applicazione del precetto le organizzazioni di volontariato tra i destinatari della norma.
A parere di chi scrive, tuttavia, tale successiva interpretazione – che è il portato di un mero errore nella terminologia utilizzata dal legislatore nel secondo comma dell’art. 2 – rischia di frustrare gravemente la ratio della norma, evidentemente tendente, come ben indicato nel primo comma, a ricomprendere il più ampio numero di destinatari.
I lavoratori interessati alla novella legislativa, inoltre, sono solo quelli impiegati in attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori, vale a dire a diretto contatto ed in modo abituale e non occasionale o sporadico con soggetti minori, con esclusione pertanto del restante personale.
Per espressa indicazione della circolare del Ministero del lavoro sopra citata, inoltre, l’obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori, con esclusione altresì di tutte quelle attività che hanno una platea di destinatari indeterminabile.
Esemplificativamente, sul punto, nell’ambito delle Strutture sanitarie, saranno destinatari della norma in oggetto i lavoratori dei reparti di Pediatria – che vedono quali utenti soli pazienti minori – mentre ne saranno esclusi quelli del Pronto Soccorso, presso il quale possono giungere soggetti di ogni età, ad eccezione degli Ospedali pediatrici, la cui utenza è costituita da soli pazienti minori.
Quali le modalità operative.
La novella legislativa, come visto, impone al datore di lavoro di acquisire il nuovo certificato del casellario previsto dall’art. 25 bis, d.p.r. 313/2002.
Tale certificato, tuttavia, è diverso da quello finora esistente, atteso che in esso sono indicate solo le iscrizioni di cui alle condanne per i reati espressamente previsti dalla norma, con esclusione pertanto degli altri reati.
A tal fine, il Ministero della Giustizia con una nota di chiarimento ha assicurato circa la tempestività del rilascio di tale certificato, che avverrà entro pochi giorni dalla richiesta, provvedendo altresì – con la circolare del 3 aprile u.s. – a redigere un fac-simile di domanda (che si allega), corredata altresì dell’autorizzazione per il trattamento dei dati personali da richiedere ai lavoratori interessati.
Tale richiesta dovrà essere avanzata una sola volta, in sede di assunzione (rectius, di avviamento all’attività), e non dovrà essere richiesta al personale già in forza, né dovrà essere rinnovata ogni sei mesi, termine di scadenza di validità delle informazioni ivi contenute.
Per le sole ipotesi di necessità di immediato avvio al lavoro di soggetti interessati dalla novella legislativa, in tempi talmente ristretti da non consentire l’acquisizione del certificato ex art. 25 bis, è consentito ai datori di lavoro di farsi rilasciare dal lavoratore interessato idonea autocertificazione.
Sul punto, infatti, con una nota dell’ufficio legislativo, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di precisare che “onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa possano verificarsi inconvenienti organizzativi” appare possibile da parte del datore di lavoro, che sia pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico, procedere all’impiego del soggetto anche solo mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione circa l’assenza di condanne per i reati previsti dalla norma e di misure interdittive, fatto salvo però l’obbligo di richiedere al Casellario il certificato in questione.
Per l’ipotesi di datore di lavoro privato, il Ministero prevede la possibilità – sempre per le medesime ragioni di urgenza – di assumere il lavoratore in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente lo stesso contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche in tal caso tuttavia sempre che sia stato puntualmente richiesto il certificato al Casellario.
Attesa la ineludibile necessità del formale adempimento in questione, sinora sempre affermata in tutte le note e circolari emesse dai Ministeri interessati, si ritiene necessario procedere alla richiesta in questione anche laddove i ccnl applicati prevedano ai fini dell’assunzione in servizio l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, documentazione di contenuto invero anche più ampio di quanto richiesto dalla novella legislativa.