13 Marzo 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (cd. Io resto a casa), emanato al fine di estendere le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutto il territorio nazionale, ha confermato che per tutta la durata dello stato di emergenza (e, quindi, fino al 31 luglio p.v.) i datori di lavoro, pubblici e privati, potranno favorire l’applicazione dello smart working, nel rispetto dei principi dettati dalla l. n. 81/2017, anche in assenza di accordo individuale con i lavoratori interessati e, quindi, in via unilaterale.
A tal proposito si segnala che il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno semplificare ulteriormente la procedura di adesione alla modalità di lavoro agile, aggiornando il portale Cliclavoro, ove, allo stato, è possibile ottemperare alla comunicazione obbligatoria ex art. 23 L. 81/2017 con la compilazione di un semplice file excel, non risultando più necessario il contestuale deposito di alcuna autocertificazione.
Pertanto, il datore di lavoro che intenda ricorrere allo smart working dovrà depositare esclusivamente un elenco dei lavoratori (o anche l’indicazione di un singolo lavoratore), in formato.xls (disponibile sullo stesso portale), che attesti i dati anagrafici e assicurativi dei dipendenti coinvolti dal lavoro agile.
Ciò posto, si rammenta che il decreto stabilisce come il lavoro agile emergenziale debba comunque essere regolato nel rispetto dei principi dettati dalla L. 81/2017 e, pertanto, si segnala l’opportunità di fornire una informativa pratica da inviare ai lavoratori coinvolti, unitamente a quella esplicitamente richiesta ai fini degli adempimenti sulla sicurezza dall’art. 22 della L. 81/2017.
In merito al termine di invio della comunicazione, si rappresenta che l’art. 23 della L. n. 81/2017 rimanda alla comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, la cui scadenza è fissata, nel caso dell’instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto medesimo.
Di contro, l’art. 4-bis del d.lgs. 181/2000 e s.m.i. prevede il termine di cinque giorni per tutte le variazioni inerenti al rapporto di lavoro, tra cui potrebbe essere annoverata anche la trasformazione in modalità smart della prestazione lavorativa.
Pertanto, in assenza di un indirizzo interpretativo univoco, il termine per la comunicazione di adesione al lavoro agile semplificato potrà ritenersi rispettato comunque entro cinque giorni dall’avvio della prestazione in modalità smart, in virtù della trasformazione della modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.
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