Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, recante la disciplina in materia di “Attuazione della direttiva 2008/104/Ce, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”.
La novità più significativa introdotta dal decreto in commento è costituita certamente dalla possibilità di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato senza l’individuazione, nel contratto tra Agenzia di somministrazione ed utilizzatore, della cd “causale”, ossia l’indicazione puntuale delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo alle quali è subordinato il legittimo ricorso a tale tipologia contrattuale.
Tale facoltà, destinata a rendere più agevole l’utilizzo dei contratti di somministrazione, trova applicazione esclusivamente in alcune ipotesi ben determinate:
1)quando i lavoratori impiegati siano percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi. Anche per i lavoratori semplicemente iscritti alle liste di mobilità (che non percepiscano alcun sussidio) continuerà a trovare applicazione l’analoga disciplina già introdotta dalla Finanziaria 2010 (non abrogata dal recente provvedimento) che prevede la possibilità di non indicare la causale nei casi di utilizzo di lavoratori iscritti alle liste di mobilità;
2)quando siano utilizzati lavoratori definibili come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Ce n. 800/2008. In particolare, rientrano nella prima categoria: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono da soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno il 25%; f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Per l’applicazione delle casistiche di cui alle lettere a), b) ed e), il legislatore ha previsto la previa emanazione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro da adottare entro 90 gg, allo scopo di individuare i lavoratori ricompresi nelle predette categorie. Sono, invece, considerati “lavoratori molto svantaggiati”, ai sensi del citato Regolamento, quelli disoccupati da almeno 24 mesi;
3)in tutte le altre ipotesi definite dai contratti collettivi di qualsiasi livello, qualora siano firmati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
La finalità della direttiva comunitaria cui il d.lgs. n. 24/12 ha dato attuazione è quella di migliorare, da un lato, la tutela dei lavoratori impiegati con contratti di somministrazione (obiettivo già compiutamente perseguito dalla disciplina interna previgente) e, dall’altro, quella di favorire l’utilizzo della tipologia contrattuale in argomento quale strumento volto ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.
In tale ottica, il legislatore ha ribadito il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e lavoratori dell’utilizzatore a parità di mansioni, ha sancito la nullità delle clausole che vietano la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore somministrato ed ha introdotto il diritto dei lavoratori somministrati di essere informati dall’utilizzatore dell’esistenza di eventuali posti vacanti da ricoprire a tempo indeterminato (al riguardo, si evidenzia che si tratta di un semplice diritto di informazione e non di precedenza che potrà essere agevolmente soddisfatto attraverso l’affissione di avvisi pubblici in struttura, ferma restando la discrezionalità di scelta delle persone da assumere da parte del datore di lavoro).
Infine, un’ultima considerazione merita l’introduzione del concetto di “missione”, definita dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 24/12, come il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente di un’Agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto il controllo dello stesso.
La formalizzazione di tale definizione non fa che ribadire la distinzione tra contratto commerciale di somministrazione, stipulato tra Agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice, e contratto di lavoro subordinato intercorrente tra la medesima Agenzia ed il lavoratore, che non necessariamente devono avere la stessa durata temporale.