18 Giugno 2021
Il recentissimo decreto legge n. 79/2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, ha introdotto una nuova disciplina temporanea degli assegni familiari, vigente esclusivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, in attesa che sia istituito l’Assegno universale unico per ogni figlio (sussidio previsto dalla legge delega n. 46/2021, che avrebbe dovuto vedere la luce a luglio 2021 ma che, con ogni probabilità, diverrà operativo a gennaio 2022).
In particolare, il decreto introduce:
1) un “Assegno temporaneo per i figli minori”;
2) una “Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare”.
La prima prestazione (Assegno temporaneo) è rivolta ai nuclei familiari che non abbiano diritto agli ANF, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente (anche se lavoratore autonomo o disoccupato):
1) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) sia domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) sia residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) faccia parte di un nucleo familiare che abbia un ISEE, in corso di validità, rientrante nel limite massimo (pari a 50.000,00 euro).
L’importo dell’assegno temporaneo, cumulabile con il Reddito di Cittadinanza, è variabile in funzione dell’indicatore ISEE del nucleo familiare e del numero di minori, con
valori mensili compresi tra 134 e 217,8 euro; detti importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Con la seconda prestazione (Maggiorazione ANF), il decreto incrementa l’importo degli Assegni per il Nucleo Familiare attualmente percepiti dai lavoratori di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’INPS, pertanto, con messaggio n. 2331 del 17 giugno u.s., ha provveduto ad adeguare i valori mensili degli ANF vigenti nel periodo luglio-dicembre 2021.
La regolamentazione sopra descritta, che dovrà essere integrata in sede di conversione in legge al fine di colmare alcune lacune ed imprecisioni presenti nel decreto legge, pone inoltre alcuni dubbi interpretativi con riferimento agli Enti no-profit che godano del cd. esonero CUAF ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. 663/1979, norma che, come noto, consente di non versare il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che, senza scopo di lucro, eroghino prestazioni del SSN o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, a condizione che assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal DPR 797/1955.
Non è chiaro, infatti, se tali Enti debbano assicurare al personale, con oneri a proprio carico, anche le prestazioni introdotte dal decreto legge in commento, ovvero se alle stesse provveda direttamente l’INPS con i fondi a sua disposizione.
Tale seconda soluzione sembrerebbe però quella preferibile quantomeno con riferimento all’assegno temporaneo, atteso che tale trattamento non rientra tra gli ANF (ma, anzi, spetta proprio ai lavoratori che non ne hanno diritto) e, peraltro, sarà concesso previa domanda all’INPS.
Maggiori incertezze, invece, sussistono per quanto riguarda la maggiorazione degli ANF, sebbene tale prestazione sarà finanziata mediante la riduzione dei fondi destinati all’Assegno universale unico, e non attraverso un incremento dei contributi CUAF a carico dei datori di lavoro.
Ad ogni modo, si auspica che l’INPS chiarisca tali aspetti nell’attesa circolare con cui l’Istituto dovrà anche fornire le indicazioni operative necessarie per l’attuazione delle nuove disposizioni.